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本帖最后由 雾影大侠 于 2014-5-8 13:51 编辑
http://www.mondoimmigrato.it/?page_id=387
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PERMESSO DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione che dà allo straniero il diritto di soggiorno sul territorio italiano. Deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia presso gli uffici postali abilitati, utilizzando un kit apposito, o direttamente in Questura.
Il permesso di soggiorno non va richiesto quando si entra e si soggiorna in Italia per affari, turismo e studio per una durata inferiore a 3 mesi. In questi casi è sufficiente la dichiarazione di presenza.
I documenti da presentare insieme alla domanda per ciascuna tipologia di permesso di soggiorno sono elencati sul sito www.lavoro.gov.it
VADEMECUM IMMIGRAZIONE COME, DOVE, QUANDO
Manuale d’uso per l’integrazione
La durata del permesso di soggiorno dipende dai motivi per cui lo si richiede e, normalmente, coincide con quella del visto d’ingresso. Ad esempio, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro può andare da un minimo di 9 mesi a un massimo di 2 anni. Il permesso di soggiorno di durata pluriennale (fino a un massimo di 3 anni) è rilasciato agli stranieri che dimostrano di essere venuti in Italia per prestare lavoro stagionale per almeno 2 anni di seguito. La richiesta deve, comunque, essere presentata ogni anno.
Il rinnovo del permesso deve essere richiesto in Questura almeno 60 giorni prima della scadenza. Il permesso non può essere rinnovato o prorogato se lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia, rimanendo all’estero per più di 6 mesi o per metà del periodo di validità del permesso stesso, a meno che non ci siano gravi motivi (ad esempio, il servizio militare e simili).
Il permesso può essere rifiutato o revocato se non ci sono più i requisiti previsti per il soggiorno in Italia. In questo caso, lo straniero può fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) o al tribunale ordinario entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rifiuto o revoca del premesso. Se si entra o ci si trattiene in Italia senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto si commette un reato.
Se si perde il lavoro, non si perde anche il permesso di soggiorno.
Il titolare del permesso di soggiorno ha diritto di:
- iscriversi ai Centri per l’impiego (Cpi);
- iscriversi al Servizio sanitario nazionale (Ssn);
- regolarizzare la propria posizione con l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps) e con l’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (Inail);
- richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune;
- richiedere l’iscrizione alla scuola per i figli;
- aderire e/o promuovere un’associazione;
- iscriversi a un sindacato.
Ha il dovere di:
- esibire il permesso di soggiorno e il passaporto (o altro documento di identità) agli impiegati della pubblica amministrazione (Pa);
- esibire il permesso di soggiorno e il passaporto (o altro documento di identità) quando richiesto da ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
- fornire informazioni e prove sul proprio reddito per sostenere sé stesso e i familiari conviventi in Italia, se queste informazioni sono richieste dall’autorità di pubblica sicurezza quando ci sono validi motivi;
- comunicare alla Questura le variazioni di domicilio entro 15 giorni dal cambio di abitazione.
L’ACCORDO DI INTEGRAZIONE
Se lo straniero ha richiesto il permesso di soggiorno con una durata superiore a 1 anno, deve stipulare un accordo di integrazione, come condizione necessaria per ottenere il rilascio del permesso.
L’accordo va stipulato:
- presso la Prefettura – Sportello unico dell’immigrazione dagli stranieri che entrano in Italia per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare;
- presso la Questura quando l’ingresso avviene per altri motivi.
Non devono sottoscrivere l’accordo gli stranieri con patologie o disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o l’apprendimento linguistico e culturale, i minori non accompagnati, le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento e i minori di 16 anni (per i minori tra i 16 e i 18 anni l’accordo deve essere sottoscritto dai genitori o da chi esercita la patria potestà).
Nell’accordo sono elencati gli obiettivi che lo straniero deve raggiungere nel periodo di validità del permesso di soggiorno ovvero:
- imparare la lingua italiana. Al momento della sottoscrizione dell’accordo, ogni straniero si vede assegnare 16 crediti che corrispondono al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata. Con l’accordo lo straniero si impegna a raggiungere il livello A2 di conoscenza della lingua e una buona conoscenza della vita del territorio;
- conoscere la cultura sociale e civica italiana;
- garantire che i figli minori frequentino la scuola dell’obbligo.
Entro 3 mesi dalla firma dell’accordo, lo straniero deve partecipare a un corso di formazione civica e informazione sulla vita in Italia e, se non partecipa, perde 15 crediti. Un mese prima della scadenza dell’accordo, lo Sportello unico immigrazione verifica il grado d’integrazione raggiunto invitando lo straniero a presentare la documentazione necessaria per l’adempimento dell’accordo. Se lo straniero non ha la documentazione richiesta, può chiedere di partecipare a un test per dimostrare il grado di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia.
A seconda dei risultati della verifica l’accordo può essere:
- estinto, perché lo straniero ha raggiunto un grado adeguato di integrazione ovvero ha ottenuto 30 o più crediti;
- prorogato per 1 anno, perché lo straniero non ha raggiunto un numero di crediti sufficiente all’estinzione (quindi, quando ha da 1 a 29 crediti);
- sospeso o prorogato su richiesta dello straniero per gravi motivi di salute o di famiglia, di lavoro e di studio (corso o tirocinio di formazione, studio all’estero ecc.);
- concluso, quando lo straniero non ha raggiunto un grado sufficiente di integrazione (quando i crediti sono 0 o meno di 0). In questo caso, il permesso di soggiorno è revocato e lo straniero è espulso dal territorio nazionale.
Lo straniero può consultare via Internet (http://accordointegrazione.dlci.interno.it) i crediti maturati e le date di convocazione per lo svolgimento del test. Al momento della sottoscrizione dell’accordo vengono, infatti, fornite le istruzioni per l’accesso alle funzioni on-line.
CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno può essere usato per attività diverse da quelle per cui è stato richiesto anche senza conversione o rettifica del documento. La conversione sarà fatta al momento del rinnovo con il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno.
La conversione è obbligatoria solo in alcuni casi:
- quando il permesso di soggiorno per studio viene utilizzato per motivi di lavoro;
- quando il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è usato per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
Nel primo caso, la richiesta di conversione deve avvenire prima della scadenza ed è accettata nei limiti delle quote di ingresso annuali riservate ai cittadini stranieri, per lavoro subordinato o autonomo.
Nel secondo caso, la richiesta di conversione è accettata se lo straniero ha avuto un rapporto di lavoro stagionale l’anno precedente ed è, quindi, al secondo ingresso. Se, invece, il cittadino straniero è al suo primo ingresso in Italia, può cambiare datore di lavoro solo nell’ambito di un rapporto di lavoro stagionale. In questo caso, quando il rapporto di lavoro finisce deve tornare nel suo Paese, ma può richiedere il diritto di precedenza per l’anno successivo.
IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è un documento che consente il soggiorno a tempo indeterminato in Italia.
Può ottenerlo:
- il cittadino straniero che soggiorna regolarmente in Italia da almeno 5 anni con un permesso di soggiorno valido (esclusi i permessi per studio e formazione professionale e i casi di asilo, protezione temporanea, motivi umanitari);
- lo straniero coniuge, figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di un cittadino comunitario residente in Italia;
- lo straniero coniuge di un cittadino italiano, il figlio minore di un cittadino straniero coniugato con un italiano (anche se nato fuori dal matrimonio, se l’altro genitore ha dato il suo consenso) e il figlio maggiorenne a carico (se non può provvedere al proprio sostentamento per motivi di salute);
- il cittadino straniero genitore a carico (ovvero che non ha un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o provenienza) di uno straniero già titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo se dimostra di avere un reddito sufficiente a farsi carico del genitore.
Il rilascio di questo tipo di permesso è subordinato a controlli su reddito e alloggio e al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana.
La domanda va presentata utilizzando il kit postale presso i Comuni o i Patronati che offrono questo servizio.
I documenti da presentare insieme alla domanda per ciascuna tipologia di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo sono elencati sul sito www.lavoro.gov.it
VADEMECUM IMMIGRAZIONE COME, DOVE, QUANDO
Manuale d’uso per l’integrazione
Il permesso per soggiornanti di lungo periodo può essere rifiutato:
- se il richiedente è sottoposto a giudizio penale per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del Codice di procedura penale (c.p.p.) o dall’articolo 381 c.p.p., limitatamente ai delitti non colposi, e se è stata emessa una sentenza di condanna (anche non definitiva) per la quale non è stata chiesta la riabilitazione;
- se il richiedente si è allontanato dall’Italia per un periodo continuativo superiore a 6 mesi o per un totale di 10 mesi nell’arco dei 5 anni di soggiorno richiesti;
- per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
Infine, il permesso può essere revocato:
- se nei confronti del richiedente c’è una sentenza di condanna, anche non definitiva;
- se il richiedente si è allontanato dal territorio dell’Ue per più di 12 mesi;
- per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
In caso di rifiuto o revoca il richiedente può fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) competente.
Il titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ha il diritto di:
- entrare e uscire dall’Italia senza bisogno del visto
- svolgere qualsiasi tipo di attività non espressamente riservata a cittadini italiani
- accedere agli aiuti economici per gli invalidi civili
- ottenere l’assegno di maternità e l’assegno sociale
- lavorare e studiare, senza richiedere il visto, negli altri Paesi dell’Ue che hanno recepito la direttiva sui permessi di soggiorno per lungo periodo.
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