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    [居留问题] 麻烦好心人帮忙,如何把学习居留换成工作居留?

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    游客  发表于 2010-9-28 21:08:31 |阅读模式

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          麻烦好心人帮忙,如何把学习居留换成工作居留?都需要哪些手续?????
    发表于 2010-9-28 21:17:31 | 显示全部楼层
    我想你意大利语是没问题的吧!
    Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro

    Il Permesso di soggiorno per motivi di studio dà la possibilità allo studente di svolgere, nell'ambito delle 20 ore settimanali (anche cumulabili per 52 settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali), qualsiasi attività lavorativa.


    Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il Permesso di soggiorno per studio in Permesso di soggiorno per lavoro (autonomo o subordinato).


    (Circolare Ministero dell'Interno n. 490 del 30/01/2009)


    1) Per poter richiedere la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro autonomo ci sono 2 tipi di domanda e per entrambi il requisito fondamentale è essere in possesso di un Permesso per motivi di studio in corso di validità.


    1a) La prima possibilità è tramite la richiesta con il modello Z2.


    Per poter effettuare tale domanda è necessario, oltre al requisito indicato sopra, aver conseguito in Italia un titolo di studio universitario tra i seguenti:



    •Ø Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
    •Ø Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale);
    •Ø Diploma di Specializzazione (minimo 2 anni);
    •Ø Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
    •Ø Master Universitario di I livello (durata minimo un anno - 60 crediti), cui si accede con la laurea;
    •Ø Master Universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari), cui si accede con il diploma di laurea, ex legge 341/90 o con laurea specialistica o con laurea magistrale;
    •Ø Attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale - 60 crediti) cui si accede con il Diploma di laurea ex. L. 341/90 o con la laurea specialistica magistrale.

    (Circolari Ministero dell'Interno n. 1280 del 11/03/2009 e n. 5920 del 12/10/2009).


    1b) La seconda possibilità è tramite la richiesta Z (D.P.C.M. del 1°aprile 2010 e Circolare Ministero dell'Interno n. 2699 del 19/04/2010) per la quale non è necessario aver conseguito alcun titolo di studio accademico ma la stessa è soggetta al numero di quote d'ingresso stabilite dal Ministero dell'Interno.


    Per Torino e provincia il numero di quote stabilite con il decreto flussi 2010 è limitato a 25.


    In entrambi i casi lo straniero che intenda esercitare in Italia il lavoro autonomo deve altresì dimostrare:


    -         di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia;


    -         di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio dell'attività prescelta, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri.


    Inoltre il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria(€ 8.500,00).


    (Art.26 Decreto Leg.vo n.286 del 1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

    Nello specifico elenchiamo le POSSIBILI TIPOLOGIE DI ATTIVITA' ed i relativi documenti da produrre:

    •1)              LIBERO PROFESSIONISTA
    •- Dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione preposta alla concessione dell'eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
    •- Dimostrazione di un reddito d'importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00).


    •2)              IMPRENDITORE, COMMERCIANTE E ARTIGIANO
    •- Attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura della provincia ove si intende svolgere l'attività stessa o dal competente ordine professionale;
    •- Dimostrazione del possesso delle risorse economiche sufficienti nella misura indicata dall'attestazione di cui al punto precedente;
    •- I parametri di cui ai punti precedenti si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale;
    •- Fotocopia di attribuzione della partita IVA;
    •- Dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione preposta alla concessione dell'eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività;
    •- Dimostrazione di un reddito d'importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00).


    3)       TITOLARE DI CONTRATTO PER PRESTAZIONE D'OPERA, CONSULENZA, CONTRATTO A PROGETTO*, etc... (* Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3361 del 22/07/2010)


    •- certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attività lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel registro delle imprese (visura camerale);
    •- copia dell'ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell'ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso;
    •- contratto di lavoro, con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00);
    •- copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del rapporto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.


    •3)             SOCI, AMMINISTRATORI DI SOCIETA'


    •- copia dell'atto costitutivo della società;
    •- certificato di iscrizione della società, attivata da almeno tre anni, nel Registro delle Imprese (visura camerale);
    •- dichiarazione del rappresentante legale della società cha assicuri, per il socio prestatore d'opera, o per il soggetto che riveste cariche sociali, un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00);
    •- copia dell'ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il registro delle Imprese, o dell'ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso;
    •- copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del rapporto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.


    5)           LETTORI UNIVERSITARI DI SCAMBIO O DI MADRE LINGUA


    •- dichiarazione rilasciata dall'università o dall'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività;
    •- dimostrazione di un reddito d'importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro);
    •- certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.


    6)         TRADUTTORI E INTERPRETI


    •- titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato di rilascio, debitamente vistati da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolati competenti;
    •- dimostrazione di un reddito d'importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro);
    •- certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.


    2) Per poter richiedere la conversione del Permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato l'unica possibilità, ad oggi, è tramite la richiesta con il modello V2 e i requisiti per poterla richiedere sono:

    - aver conseguito in Italia un titolo di studio universitario (come indicato sopra);

    - essere in possesso di un Permesso per motivi di studio in corso di validità.

    AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA PRATICA DI CUI SOPRA È NECESSARIA LA PRODUZIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

    -    permesso di soggiorno per motivo di studio in corso di validità o ricevuta di rinnovo P.S.;
    -    certificato di laurea conseguito in Italia;
    -    dichiarazione del datore di lavoro attestante la volontà di assumere, con indicazioni relative al contratto, livello, mansione, durata del rapporto di lavoro e orario di lavoro settimanale applicati;
    -    fotocopia documento di identità in corso di validità del datore di lavoro;
    -    unico 2009/2010 dell'azienda firmato in originale, corredato da ricevuta di deposito all'agenzia delle entrate;
    -    bilancio 2009  dell'azienda corredato dalla ricevuta di deposito al registro delle imprese;
    -    certificazione del legale rappresentante p.t. e/o di un professionista abilitato attestante la fatturazione dal 1/1/2010 alla data odierna;
    -    visura camerale dell'azienda non antecedente a mesi 6;
    -    comunicazione dei dati IVA  inviata telematicamente all'agenzia delle entrate entro febbraio 2010 corredata dalla ricevuta del relativo invio;
    -    recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro;
    -    copia del certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico sanitaria; qualora tale certificato non sia già stato rilasciato dalle Autorità competenti, dovrà essere presentata la ricevuta attestante la richiesta del certificato stesso (questo certificato deve essere richiesto presso il Comune competente per residenza o presso la A.S.L. di appartenenza) oppure dichiarazione di domicilio presso "casa dello studente" dell'università;
    -    autocertificazione di disponibilità dell'alloggio compilata dal proprietario di casa (vedi allegato);
    -    copia del contratto di locazione/comodato/proprietà, relativo all'alloggio indicato in domanda.

    In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato occorre ulteriormente produrre il documento della valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e documentazione obbligatoria comprovante l'inesistenza di licenziamenti collettivi ai sensi della Legge n. 223/91 presso l'unità produttiva interessata all'assunzione.

    Inoltre, si accettano le richieste di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato anche nel caso di contratti di apprendistato purchè si resti nella stessa materia di laurea e l'orario di lavoro sia superiore alle 20 ore settimanali.

    (Risposta del Ministero dell'Interno al quesito del 3/06/2010)

    Il Ministero dell'Interno ha realizzato il servizio di inoltro Telematico delle domande di conversione del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari.

    Il servizio permette la compilazione elettronica e l'invio telematico delle suddette domande allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente in base alla residenza del richiedente.

    Per poter accedere al sistema è necessario connettersi al sito http://www.interno.it/.

    L'iter procedurale parte con l'invio della lettera di richiesta dei documenti da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la residenza del richiedente.

    Il lavoratore per consegnare i documenti dovrà presentarsi presso lo sportello del SUI sito in via Del Carmine n. 12 al piano terra in uno dei seguenti giorni: LUNEDì, MARTEDì O MERCOLEDì DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.30 oppure li potrà spedire a mezzo posta al suddetto indirizzo; se entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, non viene prodotta alcuna documentazione si procederà all'archiviazione della pratica.

    Una volta acquisiti i documenti, questi vengono vagliati dal Dirigente che emetterà il relativo esito.

    Se l' esito è positivo, viene convocato il richiedente per definire la pratica (viene rilasciata la documentazione necessaria per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato).

    Se l'esito è negativo viene inviata al richiedente una lettera di comunicazione del preavviso di rigetto dell'istanza e la motivazione dello stesso.

    Qualora non pervenisse a questo ufficio risposta alle richieste di cui sopra entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, si procederà all'archiviazione della pratica

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    发表于 2010-9-28 21:28:35 | 显示全部楼层
    是意大利的阿 ....... ........
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