您好,
Art. 29 D.Lgs. n. 286/98
Ricongiungimento familiare.
1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
根据移民法第29条,
父母可以合法的申请自己的子女,没有任何复杂的限制,
不存在您的小孩放弃目前身份以后就很难申请的说法。
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