La normativa Legge 24 dicembre 1969, n. 990 Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e motore e dei natanti. Articolo 1 I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 c.c.. D.p.r. 24 novembre 1970, n. 973 Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 Articolo 2 Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.