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Con la sentenza n. 201300785, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso presentato dallo straniero che si è visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno perché il datore di lavoro non aveva versato i contributi previdenziali. Sebbene la legge italiana prevede che la permanenza dello straniero è legata allo svolgimento di un’attività lavorativa e al conseguente versamento dei contributi previdenziali, nel caso in cui il datore di lavoro non adempie questo obbligo in tempo, il lavoratore non può essere privato dal titolo di soggiorno per tale motivo, visto che egli può unicamente verificare e sollecitare al datore di lavoro di effettuare il versamento. Nella fattispecie, i giudici hanno deciso che il lavoratore non era il diretto responsabile del mancato versamento dei contributi previdenziali, per cui la domanda di rinnovo del soggiorno non poteva essere rifiutata in base a questa particolarità. Tale ragionamento trova riscontro nell’art. 5 del D.Lgs. 286/98, che prevede che sia il rilascio che il rinnovo del documento di soggiorno possono essere rifiutati solo se vengono a mancare i requisiti previsti per l’ingresso e soggiorno in Italia, a meno che non sopraggiungono nuovi elementi o che si trattino di irregolarità amministrative sanabili. lombardia大区行政法院判决警察局败诉,这个个案是一个外国人延期居留遭拒绝原因是工人的老板没付给inps签工费(哪个警察局这么严格这个也查)该外国上诉的到行政法院,后者判外国人上诉得胜原因是雇主有没付签工费不是工人所能控制的不是工人的错所以不可以拒绝延期居留给这个外国人。
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