02 settembre 2014 – Il mancato versamento dei contributi previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro subordinato non può condizionare il rilascio del soggiorno, in quanto lo straniero non può incidere in modo diretto sui tempi di adempimento di questo obbligo da parte del datore di lavoro.
Quando si svolge l’attività di lavoro subordinato, il versamento dei contributi previdenziali è di competenza del datore di lavoro, per cui il lavoratore può soltanto verificare che tali versamenti vengano effettuati ed, eventualmente, sollecitare il loro versamento nel caso in cui il datore di lavoro non abbia ancora adempiuto tale obbligo. Di conseguenza, solo nei casi in cui lo straniero svolge un lavoro subordinato, lo stesso non è responsabile del mancato versamento e perciò non può essere privato dal titolo di soggiorno.
Questo orientamento giuridico è stato ribadito dalla sentenza n. 785 del 23 settembre 2013 emessa dal TAR Lombardia
E se sono un lavoratore autonomo?
Distinto è il caso dello straniero che svolge un’attività lavorativa autonoma. In que caso egli è l’unico responsabile di effettuare il versamento dei contributi previdenziali richiesti dalla normativa.
In base a quanto detto prima, il mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti condiziona il rilascio o rinnovo del soggiorno. Quando si presenta la richiesta per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno, la Questura analizza la documentazione allegata alla domanda, compresa quella relativa all'attività lavorativa.
Se durante la procedura di rinnovo, la documentazione presentata risulta incompleta o ci sono delle lacune, le autorità, prima di negare il soggiorno, emettono un preavviso di diniego che motiva l’eventuale rigetto. Lo straniero, una volta che riceve questo avviso, deve integrare la domanda, entro i termini previsti dalla comunicazione, con la documentazione che dimostra di essere in possesso dei requisiti previsti per l’ingresso e il soggiorno in Italia.
Nel caso in cui si riscontrano delle irregolarità amministrative sanabili, le autorità non possono rifiutare o revocare il titolo di soggiorno, a meno che tali irregolarità non vengano colmate, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 286/98.
D.ssa Maria Elena Arguello
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