La richiesta di conversione può essere fatta anche prima della conclusione del ciclo di studi, nel caso di permessi rilasciati per frequentare l’universitaria (corsi di laurea, master o dottorato di ricerca) o nel caso di stranieri già presenti in Italia al compimento della maggiore età. Nel caso, invece, di permessi per studio rilasciati per frequentare corsi di formazione o svolgere tirocini formativi in Italia, la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio. (articolo 14, comma 6, del D.P.R. n. 394 del 1999).
Fermo restando questi requisiti, la conversione può ora essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno, non essendo più necessario attendere che vi siano le quote fissate con il decreto flussi.