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楼主: _空_

[快讯] 01/02/2014的新税收

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 楼主| 发表于 2014-2-16 17:37:31 来自手机 | 看全部
楊过发布于1 小时前
[quote]"ARIA521 发表于 2014-2-16 14:52
这里的italiana 在...

问题是照你的写法 语法不顺。 而且文章写的是自然人。 如果投资的话汇款直接到公司的账号上 没有人能扣税。 而且如果只针对意大利人的话 跟宪法不合。这样的法律是不合法的。


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发表于 2014-2-16 18:14:15 来自手机 | 看全部
ARIA521 发表于 2014-2-16 17:37
问题是照你的写法 语法不顺。 而且文章写的是自然人。 如果投资的话汇款直接到公司的账号上 没有人能扣税 ...

难道一个在意大利消费的外国游客收一笔境外汇款要扣20%?
宪法上本国人外国人本来权利义务是不一样的,很正常
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发表于 2014-2-16 18:19:50 来自手机 | 看全部
这条法律有点匪夷所思,暂且不喷这个奇葩过度。
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发表于 2014-2-16 18:37:26 来自手机 | 看全部
意大利就是在闷声做大死

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发表于 2014-2-16 20:30:16 | 看全部
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发表于 2014-2-16 22:24:14 来自手机 | 看全部
防洗黑钱!有道理么

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 楼主| 发表于 2014-2-16 23:09:54 | 看全部
楊过 发表于 2014-2-16 18:14
难道一个在意大利消费的外国游客收一笔境外汇款要扣20%?
宪法上本国人外国人本来权利义务是不一样的,很 ...

意大利宪法第53条说了所有的人都要共同纳税你说的外国游客几乎不会收到汇款 因为他没有帐号


Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

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发表于 2014-2-16 23:54:30 | 看全部
意大利真的要闭关了惹不起啊
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发表于 2014-2-17 03:13:39 | 看全部
无语啊,,,接下来怎么买酒吧啊,怪不得最近大家都卖酒吧,,,看来还是迟了
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发表于 2014-2-17 03:41:55 来自手机 | 看全部
本帖最后由 楊过 于 2014-2-17 03:48 编辑
ARIA521 发表于 2014-2-16 23:09
意大利宪法第53条说了所有的人都要共同纳税你说的外国游客几乎不会收到汇款 因为他没有帐号



问题是这些是境外资金,国家间为避免重复征税,互相有税务方面协议的,外国人接收从外国汇入意大利的资金当然不在这个范畴之内。还有那句una persona fisica italiana根本无法解释成在意大利

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 楼主| 发表于 2014-2-17 08:44:25 | 看全部
楊过 发表于 2014-2-17 03:41
问题是这些是境外资金,国家间为避免重复征税,互相有税务方面协议的,外国人接收从外国汇入意大利的资金 ...

看来兄台的意大利语水平非常高。
既然这样我就直接把法律的原文发给你看好了。 这样我们就不用争执了。

第一段是LEGGE 97/2013 说这事情的那一段:
  Art. 9

Disposizioni in  materia  di  monitoraggio  fiscale.  Caso  EU  Pilot
                            1711/11/TAXU

  1. Al  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  1  (Trasferimenti  attraverso  intermediari).   -   1.   Gli
intermediari finanziari e  gli  altri  soggetti  esercenti  attivita'
finanziaria indicati nell'articolo 11,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  che  intervengono,  anche
attraverso movimentazione di conti,  nei  trasferimenti  da  o  verso
l'estero di mezzi di  pagamento  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera i), del medesimo decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.
231, sono tenuti a  trasmettere  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati
relativi alle predette operazioni oggetto  di  rilevazione  ai  sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a
favore di  persone  fisiche,  enti  non  commerciali  e  di  societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. I dati relativi ai trasferimenti e alle  movimentazioni  oggetto
di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia  delle
entrate con modalita'  e  termini  stabiliti  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle  entrate,  anche  a  disposizione  della
Guardia di  finanza  con  procedure  informatiche.  Con  il  medesimo
provvedimento, la trasmissione puo' essere  limitata  per  specifiche
categorie di operazioni o causali»;
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1. Al  fine  di
garantire la  massima  efficacia  all'azione  di  controllo  ai  fini
fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di  illecito
trasferimento e detenzione  di  attivita'  economiche  e  finanziarie
all'estero, l'unita' speciale costituita ai sensi  dell'articolo  12,
comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  i  reparti
speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo  6,  comma  2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  29
gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga  ad  ogni  vigente
disposizione di legge, previa  autorizzazione,  rispettivamente,  del
direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del
Comandante generale della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso
delegata:
  a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione
ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  2,  lettera  b),  del   decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con  l'estero  anche
per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico  periodo
temporale;
  b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13  e  14  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con  riferimento  a  specifiche
operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identita' dei
titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo  1,
comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231.
  2. Con provvedimento congiunto  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate e del Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza  sono
stabiliti le modalita' e i termini relativi alle richieste di cui  al
comma 1, lettere a)  e  b),  al  fine  di  assicurare  il  necessario
coordinamento e di evitare duplicazioni»;
    c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  4  (Dichiarazione  annuale  per  gli   investimenti   e   le
attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non  commerciali  e  le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo  5  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in  Italia  che,
nel  periodo  d'imposta,  detengono  investimenti  all'estero  ovvero
attivita' estere di  natura  finanziaria,  suscettibili  di  produrre
redditi imponibili in Italia, devono  indicarli  nella  dichiarazione
annuale  dei  redditi.  Sono  altresi'  tenuti   agli   obblighi   di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non
essendo  possessori  diretti  degli  investimenti  esteri   e   delle
attivita' estere di  natura  finanziaria,  siano  titolari  effettivi
dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  2,
lettera u),  e  dall'allegato  tecnico  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231.
  2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle  attivita'
di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o  ad
imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi,  secondo  le  norme
vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo  1,  comma
1, ai  quali  gli  investimenti  e  le  attivita'  sono  affidate  in
gestione, custodia o amministrazione o nei casi in  cui  intervengano
nella riscossione dei relativi flussi finanziari e  dei  redditi.  La
ritenuta trova altresi' applicazione, con l'aliquota del 20 per cento
e  a  titolo  d'acconto,  per  i   redditi   di   capitale   indicati
nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti,
diversi da quelli bancari, nonche' per i redditi di capitale indicati
nel comma 1, lettere c), d) ed h), del  citato  articolo  44.  Per  i
redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo  testo  unico,
derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita' finanziarie  di
cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo
del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta  a
titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile
dei redditi corrisposti per il loro tramite.  Nel  caso  in  cui  gli
intermediari intervengano nella riscossione dei predetti  redditi  di
capitale e redditi diversi, il contribuente e'  tenuto  a  fornire  i
dati utili ai fini della determinazione  della  base  imponibile.  In
mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva  e'
applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.
  3. Gli obblighi di  indicazione  nella  dichiarazione  dei  redditi
previsti nel comma 1 non sussistono per le  attivita'  finanziarie  e
patrimoniali  affidate  in  gestione  o   in   amministrazione   agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso
il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti
da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a  ritenuta  o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  e'
stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma
1 nonche', annualmente, il controvalore  in  euro  degli  importi  in
valuta da dichiarare»;
    d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 5 (Sanzioni). -  1.  Per  la  violazione  degli  obblighi  di
trasmissione all'Agenzia  delle  entrate  previsti  dall'articolo  1,
posti  a  carico  degli  intermediari,   si   applica   la   sanzione
amministrativa  pecuniaria  dal  10  al  25  per  cento  dell'importo
dell'operazione non segnalata.
  2.   La   violazione   dell'obbligo   di   dichiarazione   previsto
nell'articolo 4, comma 1, e' punita con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria dal 3 al 15 per cento  dell'ammontare  degli  importi  non
dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa  alla
detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita'  estere  di
natura  finanziaria  negli  Stati  o  territori  a   regime   fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro delle  finanze  4  maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio  1999,
e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  21  novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  23  novembre
2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30
per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.  Nel  caso  in
cui  la  dichiarazione  prevista  dall'articolo  4,  comma   1,   sia
presentata entro novanta giorni dal termine, si applica  la  sanzione
di euro 258»;
    e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 6 (Tassazione  presuntiva).  -  1.  Per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 4, comma 1,  gli  investimenti  esteri  e  le  attivita'
estere di natura finanziaria,  trasferiti  o  costituiti  all'estero,
senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si  presumono,
salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al  tasso  ufficiale
di riferimento vigente in Italia nel relativo  periodo  d'imposta,  a
meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che
si tratta di redditi la  cui  percezione  avviene  in  un  successivo
periodo d'imposta, o  sia  indicato  che  determinate  attivita'  non
possono  essere  produttive  di  redditi.  La  prova  delle  predette
condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni
dal ricevimento della espressa richiesta  notificatagli  dall'ufficio
delle imposte».
  2. All'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  19  novembre
2008, n.  195,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in
via telematica all'Agenzia delle entrate e alla  Guardia  di  finanza
secondo modalita'  e  termini  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze».
  3. All'articolo 8 del decreto-legge  30  settembre  1983,  n.  512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.  649,
al primo periodo, le parole: «la ritenuta  e'  operata  dai  soggetti
residenti incaricati che intervengono  nel  pagamento  dei  proventi»
sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta e' operata dai  soggetti
residenti che intervengono nella riscossione dei proventi».


接下来这一段是AGENZIA DELL-ENTRATE 的详细操作解释。 还是是说这事情的那一段:
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme  riportate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE
L’articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante le “Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea –  Legge europea
2013”, apporta alcune rilevanti modifiche al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni,
contenente la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”.  
OBBLIGHI DI MONITORAGGIO A CARICO DEI CONTRIBUENTI
Ambito soggettivo
L’obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti
all’estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili
in Italia, previsto per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e
soggetti equiparati, residenti in Italia, si rende  applicabile anche qualora tali soggetti 2
detengano gli investimenti e le attività per il tramite di società ed altre entità giuridiche nei
casi in cui ne risultino i “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio.  
Per “titolare effettivo” si intende:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino
un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale
sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità
giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla
quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi
alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene
soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al
capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla
direzione di un’entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che
amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche
beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate,
la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o
più del patrimonio di un’entità giuridica.
Lo status di “titolare effettivo” è riferibile, oltre che alle persone fisiche, anche agli enti non
commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia.
Ai fini dell’adempimento dichiarativo, qualora siano verificate le condizioni per integrare
detto  status, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore della
partecipazione detenuta nella società estera, nonché la percentuale di partecipazione.  
Per la verifica della percentuale rilevante, le partecipazioni possedute dai familiari del
titolare effettivo indicati nell’articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) si cumulano. Rilevano altresì le
partecipazioni detenute indirettamente tenendo conto della demoltiplicazione da esse
prodotta. 3
Nel caso in cui la partecipazione rilevante sia in una società residente o localizzata in Stati o
territori diversi da quelli collaborativi, in luogo del valore della partecipazione, costituisce
oggetto di monitoraggio il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle
attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di
partecipazione posseduta nella società stessa. In tal caso, devono essere monitorate anche le
attività estere dei soggetti esteri “controllati” indirettamente, delle quali il contribuente
risulti titolare effettivo, sempreché si tratti di partecipazioni in società residenti o localizzati
in Stati o territori diversi da quelli collaborativi.
Non rilevano le partecipazioni possedute in società residenti che effettuano investimenti
all’estero, salvo nel caso in cui per il tramite di tali partecipazioni, unitamente a quelle
detenute direttamente o indirettamente nella medesima società estera, si determina il
requisito di “titolare effettivo”.  
Ai fini dell’individuazione del “titolare effettivo” rilevano in ogni caso gli investimenti
all’estero o le attività estere di natura finanziaria detenute, direttamente e indirettamente,
dalle entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e  trust, indipendentemente
dallo Stato di residenza dell’entità.  
In caso di  trust trasparente, il  trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli
investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e comunicare ai medesimi soggetti i
dati utili per consentire loro la compilazione del  quadro RW (tra cui la quota di
partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche
indirettamente dal trust e la relativa valorizzazione).
Con riferimento agli organismi di investimento collettivo del risparmio non rilevano, ai
medesimi fini, le partecipazioni ad organismi istituiti in Italia che effettuano investimenti
all’estero. Per le partecipazioni ad organismi istituiti in Stati o territori diversi da quelli
collaborativi si applicano le medesime previsioni stabilite per le partecipazioni in società
estere.
Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli inclusi nella lista di cui
all’articolo 168-bis, comma 1, del TUIR, nonché quelli che prevedono un adeguato scambio
di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno
specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in
materia di assistenza amministrativa


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发表于 2014-2-17 09:16:57 | 看全部
麦麦ヾ爹疼你つ 发表于 2014-2-16 11:21
意大利又给自己挖了一个坑,从此没有人会把钱往意大利寄,也就不会在意大利用那笔钱了 ...

我觉得你说的很对
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发表于 2014-2-17 09:50:21 | 看全部
可怜的意大利啊  巅峰了
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发表于 2014-2-17 10:25:42 | 看全部
这叫抵抗外资嘛?
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发表于 2014-2-17 13:13:24 | 看全部
飘过。。。。
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