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楼主 |
发表于 2014-2-17 08:44:25
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看来兄台的意大利语水平非常高。
既然这样我就直接把法律的原文发给你看好了。 这样我们就不用争执了。
第一段是LEGGE 97/2013 说这事情的那一段:
Art. 9
Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot
1711/11/TAXU
1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Gli
intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita'
finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche
attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso
l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati
relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a
favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto
di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle
entrate con modalita' e termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della
Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo
provvedimento, la trasmissione puo' essere limitata per specifiche
categorie di operazioni o causali»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1. Al fine di
garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini
fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito
trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie
all'estero, l'unita' speciale costituita ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti
speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente
disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del
direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del
Comandante generale della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso
delegata:
a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche
per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo
temporale;
b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche
operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identita' dei
titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231.
2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle
entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono
stabiliti le modalita' e i termini relativi alle richieste di cui al
comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario
coordinamento e di evitare duplicazioni»;
c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che,
nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero
attivita' estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre
redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non
essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle
attivita' estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi
dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2,
lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita'
di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme
vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma
1, ai quali gli investimenti e le attivita' sono affidate in
gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano
nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La
ritenuta trova altresi' applicazione, con l'aliquota del 20 per cento
e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati
nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti,
diversi da quelli bancari, nonche' per i redditi di capitale indicati
nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i
redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico,
derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita' finanziarie di
cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo
del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a
titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile
dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli
intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di
capitale e redditi diversi, il contribuente e' tenuto a fornire i
dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In
mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva e'
applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi
previsti nel comma 1 non sussistono per le attivita' finanziarie e
patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso
il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti
da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e'
stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma
1 nonche', annualmente, il controvalore in euro degli importi in
valuta da dichiarare»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Per la violazione degli obblighi di
trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1,
posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo
dell'operazione non segnalata.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non
dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla
detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di
natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999,
e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre
2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30
per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in
cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia
presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione
di euro 258»;
e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attivita'
estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero,
senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono,
salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale
di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a
meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che
si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo
periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attivita' non
possono essere produttive di redditi. La prova delle predette
condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni
dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio
delle imposte».
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 195, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in
via telematica all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza
secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze».
3. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
al primo periodo, le parole: «la ritenuta e' operata dai soggetti
residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi»
sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta e' operata dai soggetti
residenti che intervengono nella riscossione dei proventi».
接下来这一段是AGENZIA DELL-ENTRATE 的详细操作解释。 还是是说这事情的那一段:
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE
L’articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante le “Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea
2013”, apporta alcune rilevanti modifiche al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni,
contenente la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”.
OBBLIGHI DI MONITORAGGIO A CARICO DEI CONTRIBUENTI
Ambito soggettivo
L’obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti
all’estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili
in Italia, previsto per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e
soggetti equiparati, residenti in Italia, si rende applicabile anche qualora tali soggetti 2
detengano gli investimenti e le attività per il tramite di società ed altre entità giuridiche nei
casi in cui ne risultino i “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Per “titolare effettivo” si intende:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino
un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale
sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità
giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla
quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi
alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene
soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al
capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla
direzione di un’entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che
amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche
beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate,
la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o
più del patrimonio di un’entità giuridica.
Lo status di “titolare effettivo” è riferibile, oltre che alle persone fisiche, anche agli enti non
commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia.
Ai fini dell’adempimento dichiarativo, qualora siano verificate le condizioni per integrare
detto status, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore della
partecipazione detenuta nella società estera, nonché la percentuale di partecipazione.
Per la verifica della percentuale rilevante, le partecipazioni possedute dai familiari del
titolare effettivo indicati nell’articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) si cumulano. Rilevano altresì le
partecipazioni detenute indirettamente tenendo conto della demoltiplicazione da esse
prodotta. 3
Nel caso in cui la partecipazione rilevante sia in una società residente o localizzata in Stati o
territori diversi da quelli collaborativi, in luogo del valore della partecipazione, costituisce
oggetto di monitoraggio il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle
attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di
partecipazione posseduta nella società stessa. In tal caso, devono essere monitorate anche le
attività estere dei soggetti esteri “controllati” indirettamente, delle quali il contribuente
risulti titolare effettivo, sempreché si tratti di partecipazioni in società residenti o localizzati
in Stati o territori diversi da quelli collaborativi.
Non rilevano le partecipazioni possedute in società residenti che effettuano investimenti
all’estero, salvo nel caso in cui per il tramite di tali partecipazioni, unitamente a quelle
detenute direttamente o indirettamente nella medesima società estera, si determina il
requisito di “titolare effettivo”.
Ai fini dell’individuazione del “titolare effettivo” rilevano in ogni caso gli investimenti
all’estero o le attività estere di natura finanziaria detenute, direttamente e indirettamente,
dalle entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e trust, indipendentemente
dallo Stato di residenza dell’entità.
In caso di trust trasparente, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli
investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e comunicare ai medesimi soggetti i
dati utili per consentire loro la compilazione del quadro RW (tra cui la quota di
partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche
indirettamente dal trust e la relativa valorizzazione).
Con riferimento agli organismi di investimento collettivo del risparmio non rilevano, ai
medesimi fini, le partecipazioni ad organismi istituiti in Italia che effettuano investimenti
all’estero. Per le partecipazioni ad organismi istituiti in Stati o territori diversi da quelli
collaborativi si applicano le medesime previsioni stabilite per le partecipazioni in società
estere.
Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli inclusi nella lista di cui
all’articolo 168-bis, comma 1, del TUIR, nonché quelli che prevedono un adeguato scambio
di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno
specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in
materia di assistenza amministrativa
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