Con la sentenza n° 201205094 del 25 settembre 2012, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione presa dal T.A.R. Brescia in merito al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura per redditi insufficienti.
Nel presente caso il cittadino extra UE ha presentato ricorso al TAR Brescia (successivamente rifiutato con sentenza n° 201201260 del 2 luglio 2012) poiché la Questura competente aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno basandosi sulla documentazione dell’attività lavorativa presentata dal richiedente. Dai documenti allegati risultava che negli ultimi tre anni aveva lavorato per brevissimi e discontinui periodi, guadagnando un reddito inferiore all’importo dell’assegno sociale annuo. La Questura aveva ritenuto la richiesta inammissibile ai sensi dell’art. 4, comma 3 del d.lgs 286/98 che prevede l’obbligo di essere in possesso di documentazione idonea a motivare l’ingresso e il soggiorno in Italia, nonché la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno. Per di più non era possibile nemmeno rilasciare un permesso di soggiorno in attesa occupazione (non rinnovabile ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 394/99) in quanto lo straniero ne aveva già usufruito in precedenza.
Il Consiglio di Stato ha confermato così la sentenza già emessa dal T.A.R. poiché lo straniero che non dispone di un reddito sufficiente non può vedersi rinnovato il permesso di soggiorno né tanto meno può tenersi conto di redditi proventi da fonte “non lecite”.
以上是一个移民在brescia被拒绝延期的案例最后官司打到TAR和congsilio di stato也输了原因是警察局查到他最后三年的收入都没达到社保标准