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瑶夢发布于14 分钟前
La norma prevede che il cittadino straniero il pos...
La possibilità di lavorare è subordinata ai flussi
La possibilità di svolgere attività lavorativa, è però subordinata al sistema delle quote. In Italia infatti, uno straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in un latro Stato membro, può svolgere attività lavorativa secondo quanto previsto dal T.U. in materia di lavoro subordinato ed autonomo ossia, attraverso il meccanismo delle quote flussi. Per fare un esempio, il decreto flussi del 2011, prevedeva la possibilità di convertire 1000 permessi CE in permessi per lavoro subordinato e 500 permessi CE in permessi per lavoro autonomo.
Allo straniero quindi, viene richiesta la “conversione” del permesso e ne viene rilasciato un altro da parte delle Autorità. In merito al tipo di permesso di soggiorno rilasciato, il Ministero dell’Interno nella circolare citata, del 16 febbraio 2010, ha specificato che “Dalla semplice lettura dei disposti normativi in esame, si rileva quindi che a tali stranieri debba essere concesso un permesso di soggiorno e non già un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.”.
Perché possa infatti essere rilasciato un permesso di lunga durata, lo straniero dovrà soddisfare i requisiti previsti dall’articolo 9 del T.U. (5 anni di soggiorno in Italia, disponibilità del reddito e alloggio).
I familiari
L’articolo 9bis prevede che anche i familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE, che siano già in possesso di un valido titolo di soggiorno, rilasciato dallo Stato membro possano seguire il familiare in Italia, e qualora abbiano i presupposti ed i requisiti per il ricongiungimento familiare, possono richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari.
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