NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOOL NELLE ORE NOTTURNE Si rende noto che la Legge 29/07/2010 n.120 ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne. In particolare:
1) i titolari ed i gestori degli esercizi di somministrazione, quali Bar, Ristoranti, Circoli privati, esercizi ove si svolgono spettacoli ed intrattenimenti di ogni genere nonché chi somministra bevande alcoliche in spazi ed aree pubbliche, hanno l'obbligo di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3,00 e non possono riprenderla nelle 3 ore successive; 2) i gestori dei suddetti esercizi, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita del locale apposite tabelle contenenti la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e le quantità delle bevande più comuni che determinano il superamento del tasso alcol emico permesso; 3) I titolari di esercizi di vicinato devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6.
L'inosservanza di cui ai punti 1) e 3) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 a € 20.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da sette fino a trenta giorni.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 2) comporta la sanzione amministrativa da € 300 a € 1.200.