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楼主: 淡冩

[散讲] 出门没带居留被112警察告

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发表于 2017-10-7 19:11:54 | 看全部
IL TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 gennaio 2010,
n. 601
Fatto e Diritto
Con sentenza del 5.12.07, il Tribunale di Bolzano, col
rito dibattimentale di cui agli artt. 470 e segg. c.p.p., ha
mandato assolto con la formula "perché il fatto non
sussiste" (...) dal reato di cui all'art. 6 terzo comma del
decreto legislativo 25.7.98 n. 286 (non avere, quale
straniero extracomunitario, ottemperato alla richiesta
del personale della Questura di Bolzano di esibire il
documento di identificazione o di soggiorno).
Il Tribunale ha ritenuto che la norma penale di cui sopra
mirava a sanzionare la condotta del soggetto volta ad
ostacolare, senza giustificato motivo, la sua
identificazione da parte degli agenti di p.g., si che
soggetto attivo del reato poteva essere anche lo
straniero che aveva fatto illegale ingresso nel territorio
dello Stato; e, nei confronti di quest'ultimo, in
considerazione della sua clandestinità, era da
escludere che potesse esistere il permesso o la carta di
soggiorno, atteso che, in tal caso, egli non sarebbe
stato più straniero clandestino.
L'imputato, cittadino extracomunitario di cittadinanza
marocchina, era in possesso di regolare permesso di
soggiorno, che però non aveva con sé al momento del
controllo da parte del personale di polizia; il che non
rilevava ai fini della ratio incriminatrice della norma
anzidetta, la quale presupponeva una condotta volta ad
ostacolare la propria compiuta identificazione e
richiedeva un effettivo rifiuto d'indicazione della propria
identità personale, nella specie non rilevato.
Avverso detta sentenza il P.G, presso la Corte
d'Appello di Trento ha proposto appello innanzi alla
Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di
Bolzano, che, con sentenza del 23.4.09, ha respinto
l'appello.
Tale ultima sentenza della Corte d'Appello di Trento,
sezione distaccata di Bolzano, è stata impugnata dal
P.G. presso la Corte d'Appello di Trento, che ha
dedotto i seguenti due motivi di ricorso:
1) -violazione artt 192 e 581 c.p.p.:
Secondo la Corte territoriale l'imputato aveva
dimenticato a casa il permesso di soggiorno; nessun
elemento era tuttavia mai emerso in tal senso nel corso
del giudizio di primo grado; e sarebbe stato del tutto
inconferente che l'imputato fosse stato extracomunitario
clandestino, anzi tale ultima condizione avrebbe solo
aggravato la posizione del soggetto, per essersi egli
messo volontariamente in una condizione di illegalità.
La norma aveva lo scopo di consentire una pronta
identificazione del soggetto per ragioni di sicurezza
pubblica; e nel caso in esame, la condotta dell'imputato
aveva reso necessaria una ulteriore attività da parte dei
pubblici ufficiali; il reato contestato era poi a
consumazione istantanea, in quanto l'imputato aveva
l'obbligo di portare con sé il permesso di soggiorno,
ovvero, in alternativa, il documento di riconoscimento
dello stato d'origine, per poterlo esibire in qualsiasi
momento agli organi di polizia;
2) -violazione art. 6 comma terzo del decreto legislativo
286/98:
La norma violata era stata interpretata in modo erroneo,  
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发表于 2017-10-7 19:12:15 | 看全部
in quanto il fatto che l'imputato avesse fornito le sue
esatte generalità non escludeva che il medesimo non
avesse esibito uno dei documenti previsti dalla norma
(permesso di soggiorno o documento di
riconoscimento), costringendo i pubblici ufficiali ad
accompagnare l'imputato in Questura ed ad effettuare
ricerche per la sua identificazione. Il fatto poi che
l'imputato avesse a suo carico quattro condanne dello
stesso tipo indicava poi che egli conoscesse
perfettamente i suoi obblighi.
La sentenza impugnata andava quindi annullata.
I due motivi di ricorso proposti dal P.G, presso la Corte
d'Appello di Trento, da trattare congiuntamente siccome
strettamente correlati fra di loro, sono fondati. E' noto
che, alla stregua della prevalente giurisprudenza di
questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. 29.10.03 n. 45801, rv,
226l02), il reato di cui all'art. 6 terzo comma del decreto
legislativo 25.7.1998 n. 286, consistente nella mancata
esibizione senza giustificato motivo, a richiesta degli
ufficiali ed agenti di p.s., del passaporto o di altro
documento di identificazione, è integrato dal cittadino
straniero che si trovi, regolarmente o no, nel territorio
dello Stato.
Nella specie risulta che (...), cittadino extracomunitario
di nazionalità marocchina, che pur era in possesso di
regolare permesso di soggiorno, non aveva
ottemperato all'invito rivoltogli dal personale della
Questura di Bolzano di esibirlo, in quanto, al momento
del controllo, (...) non aveva con sé tale documento,
ovvero alcun altro documento dì riconoscimento.
Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito,
tale comportamento integra gli estremi del reato
contestatogli, che è pertanto da ritenere consumato
dall'(...) per il fatto stesso di avere circolato per la città
di Bolzano senza avere con sé detto documento; e non
ha alcun rilievo, ai fini della sussistenza del reato in
questione, né che l'imputato abbia fornito le esatte sue
generalità, né che era fornito di tale documento, pur
avendolo lasciato nella sua abitazione.
Da quanto sopra consegue l'annullamento della
sentenza impugnata, con rinvio degli atti alla Corte
d'Appello di Trento in diversa composizione, affinché
rinnovi il processo a carico di (...), tenendo presente il
principio di diritto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo
giudizio alla Corte d'Appello di Brescia
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发表于 2017-10-7 19:28:24 | 看全部
这是一起相同的官司。。照例来说他们怒能告你..Avverso detta sentenza il P.G, presso la Corte
d'Appello di Trento ha proposto appello innanzi alla
Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di
Bolzano, che, con sentenza del 23.4.09, ha respinto
l'appello.
法院绝回啦
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发表于 2017-10-8 16:46:03 来自手机 | 看全部
找律师起码不用坐牢


来自: 华人街iPhone版
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发表于 2017-10-10 15:49:40 | 看全部
我被警告两次了,,运气不好关会关你24或48小时
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