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IL TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 gennaio 2010,
n. 601
Fatto e Diritto
Con sentenza del 5.12.07, il Tribunale di Bolzano, col
rito dibattimentale di cui agli artt. 470 e segg. c.p.p., ha
mandato assolto con la formula "perché il fatto non
sussiste" (...) dal reato di cui all'art. 6 terzo comma del
decreto legislativo 25.7.98 n. 286 (non avere, quale
straniero extracomunitario, ottemperato alla richiesta
del personale della Questura di Bolzano di esibire il
documento di identificazione o di soggiorno).
Il Tribunale ha ritenuto che la norma penale di cui sopra
mirava a sanzionare la condotta del soggetto volta ad
ostacolare, senza giustificato motivo, la sua
identificazione da parte degli agenti di p.g., si che
soggetto attivo del reato poteva essere anche lo
straniero che aveva fatto illegale ingresso nel territorio
dello Stato; e, nei confronti di quest'ultimo, in
considerazione della sua clandestinità, era da
escludere che potesse esistere il permesso o la carta di
soggiorno, atteso che, in tal caso, egli non sarebbe
stato più straniero clandestino.
L'imputato, cittadino extracomunitario di cittadinanza
marocchina, era in possesso di regolare permesso di
soggiorno, che però non aveva con sé al momento del
controllo da parte del personale di polizia; il che non
rilevava ai fini della ratio incriminatrice della norma
anzidetta, la quale presupponeva una condotta volta ad
ostacolare la propria compiuta identificazione e
richiedeva un effettivo rifiuto d'indicazione della propria
identità personale, nella specie non rilevato.
Avverso detta sentenza il P.G, presso la Corte
d'Appello di Trento ha proposto appello innanzi alla
Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di
Bolzano, che, con sentenza del 23.4.09, ha respinto
l'appello.
Tale ultima sentenza della Corte d'Appello di Trento,
sezione distaccata di Bolzano, è stata impugnata dal
P.G. presso la Corte d'Appello di Trento, che ha
dedotto i seguenti due motivi di ricorso:
1) -violazione artt 192 e 581 c.p.p.:
Secondo la Corte territoriale l'imputato aveva
dimenticato a casa il permesso di soggiorno; nessun
elemento era tuttavia mai emerso in tal senso nel corso
del giudizio di primo grado; e sarebbe stato del tutto
inconferente che l'imputato fosse stato extracomunitario
clandestino, anzi tale ultima condizione avrebbe solo
aggravato la posizione del soggetto, per essersi egli
messo volontariamente in una condizione di illegalità.
La norma aveva lo scopo di consentire una pronta
identificazione del soggetto per ragioni di sicurezza
pubblica; e nel caso in esame, la condotta dell'imputato
aveva reso necessaria una ulteriore attività da parte dei
pubblici ufficiali; il reato contestato era poi a
consumazione istantanea, in quanto l'imputato aveva
l'obbligo di portare con sé il permesso di soggiorno,
ovvero, in alternativa, il documento di riconoscimento
dello stato d'origine, per poterlo esibire in qualsiasi
momento agli organi di polizia;
2) -violazione art. 6 comma terzo del decreto legislativo
286/98:
La norma violata era stata interpretata in modo erroneo, |
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