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发表于 2018-3-15 00:35:42
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青田飞鹤 发表于 2 分钟前
https://www.google.it/amp/s/www.laleggepertutti.it/161240_incidente-stradale-con-animali-selvatici-come-chiedere-il-risarcimento/amp
Se un animale selvatico, come un cinghiale, un capriolo o un daino, attraversa la strada e causa un incidente stradale, l’automobilista che sia sbandato e abbia urtato contro il muro di contenimento o contro un’altra auto ha diritto a chiedere il risarcimento all’ente proprietario della strada (il Comune, la Provincia, la Regione). Ciò vale anche se la rete attorno alla carreggiata è integra e non risulta danneggiata. La pubblica amministrazione ha, infatti, una posizione di garanzia nei confronti degli utenti della strada che le impone quella che si definisce «responsabilità oggettiva», che scatta anche se questa non ha alcuna colpa per l’evento. È escluso solo il caso in cui l’automobilista sia a sua volta colpevole del mancato rispetto delle regole di prudenza (si pensi a un eccesso di velocità). A chiarire queste regole è la Cassazione, con una recente sentenza [1] che spiega come chiedere il risarcimento in caso di incidente stradale con animali selvatici.
Il nostro Paese è una penisola attraversata dagli Appennini, una catena montuosa in cui è facile imbattersi in animali selvatici. Il caso più frequente è quello dei cinghiali. E sono proprio questi ultimi la ricorrente causa di incidenti stradali. Per tutelare la circolazione, quindi, l’ente titolare della strada deve adottare idonei strumenti per impedire gli incidenti. Innanzitutto la segnaletica, che avvisa gli automobilisti della possibilità di attraversamento della strada da parte dei suddetti animali selvatici. In secondo luogo provvedendo a una recinzione della strada, recinzione che deve essere sempre in buono stato di manutenzione, onde evitare che, in eventuali buchi, si possa intrufolare un animale, anche se piccolo.
Se queste regole non vengono rispettate, l’automobilista può chiedere di essere rimborsato delle spese necessarie a riparare l’auto a seguito dello scontro e delle eventuali lesioni fisiche riportate a seguito dell’impatto con l’animale o con altri ostacoli.
Ma quale trafila bisogna seguire per chiedere il risarcimento in caso di incidente stradale con animali selvatici?
La prima cosa da fare è, ovviamente, fotografare il luogo del sinistro, l’animale (se ancora presente sulla strada), l’auto e gli eventuali danni. Sarà necessaria una foto panoramica del posto e una ai singoli dettagli del mezzo e dei punti di urto. In questo modo si adempie al primo onere della prova: dimostrare il fatto, ossia l’incidente.
La seconda cosa da curare per chiedere il risarcimento in caso di incidente stradale con animali selvatici è più complicata: dimostrare il rapporto di causa ed effetto tra la presenza dell’animale selvatico sulla strada e l’incidente (ciò è necessario per escludere che l’impatto possa essere stato determinato da altre circostanze come, ad esempio, una distrazione del conducente). A tal fine la cosa migliore è valersi di testimoni, che possono essere eventuali passeggeri all’interno della propria auto o terzi. Il testimone deve essere pronto a dichiarare l’improvvisa comparsa dell’animale selvatico sull’asfalto; invece il fatto che la rete a margine della strada sia trovata intatta non esonera dalla responsabilità all’amministrazione, ma piuttosto denota un’insufficiente opera di sorveglianza da parte di quest’ultima.
Di solito, l’intervento delle forze dell’ordine che stilano il verbale è un ottimo punto a favore dell’automobilista, anche se qualche giudice – volendo fare il puntiglioso (e succede spesso) – potrebbe affermare che, essendo il verbale una ricostruzione “a posteriori” – esso non è in grado di determinare con certezza la vera causa dell’incidente.
Il terzo elemento di prova è l’entità dei danni. A questo proposito “tutto fa brodo”: servono innanzitutto le foto dell’auto danneggiata, i preventivi di spesa o le eventuali fatture per riparazioni già eseguite; in caso di danni al conducente, i certificati del pronto soccorso, le spese mediche, il certificato di avvenuta guarigione del medico curante (che determina il totale dei giorni di invalidità subiti) e – meglio ancora, in caso di danni fisici consistenti – una perizia di un medico legale di parte.
Tutta questa documentazione va inviata all’amministrazione titolare della strada: la Provincia, la Regione, il Comune, la società autostrade, ecc. Ovviamente, con la documentazione va allegata una richiesta di risarcimento, indicando una descrizione del sinistro: data, orario, luogo, indicazione dei mezzi coinvolti, numero patente, targa del mezzo, ricostruzione della dinamica, generalità di eventuali testimoni, giorni di prognosi riconosciuti al pronto soccorso.
Cosa può impedire il risarcimento del danno? L’unico modo che ha l’ente titolare della strada per sottrarsi alla richiesta di risarcimento del danno è dimostrare che l’incidente è avvenuto per «caso fortuito», ossia che la presenza dell’animale selvatico sulla carreggiata è dovuta a un fatto imprevedibile e inevitabile: ad esempio un’improvvisa rottura della recinzione ad opera di vandali avvenuta «di recente», tanto «recentemente» da impedire il pronto intervento di manutenzione per riparare il danno. Oppure è il caso dell’eccesso di velocità dell’automobilista danneggiato.
Il fatto che invece la recinzione sia intonsa al momento dell’incidente stradale conferma che l’incidente non è stato determinato da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile. Il che implica il diritto del conducente al risarcimento dei danni.
La giurisprudenza sul risarcimento del danno da incidente per animali selvatici
Si è formata ampia giurisprudenza sul tema degli incidenti stradali da animali selvatici. Secondo il Tribunale di Perugia [3], l’ente proprietario di una strada non risponde dei sinistri dovuti ad animali, a meno che le caratteristiche dei luoghi gli impongano particolari cautele. La legge [4] – si legge in sentenza – lascia alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme per controllo e protezione delle specie selvatiche. Ma il potere di gestire la fauna non significa che la Regione risponda di ogni danno: esso si deve ricollegare a condotte dell’ente, come consentire l’anomala presenza «di molti animali selvatici» o «di fonti incontrollate di richiamo» della selvaggina o non adottare «tecniche di captazione degli animali» verso le aree boscose e lontane da strade e abitati.
Attenzione però: come ha chiarito la Cassazione [5], è vero che la legge attribuisce alla Regione il compito di gestire la fauna selvatica e, quindi, anche la relativa responsabilità per gli incidenti stradali da questa prodotta, ma è anche vero che la Regione può delegare la Provincia di tali compiti; e in tal caso a risarcire sarà quest’ultima.
Di avviso più severo una sentenza della Cassazione del 2014 [6] secondo cui l’automobilista è tenuto a dimostrare anche un comportamento colpevole della Pubblica amministrazione non potendo questa essere tenuta a recintare tutte le strade. Per il risarcimento dei danni conseguenti a incidenti stradali da animali selvatici è necessaria – si legge in sentenza – «l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico». Nessuna richiesta di risarcimento può quindi spettare se non emergono «prove dell’addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o all’Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi». Anche perché, evidenziano i Giudici, sì la «gestione della fauna» incombe sulla Regione, ma ciò non «comporta» automaticamente che «qualunque danno a vetture circolanti», cagionato dalla «fauna», sia «addebitabile alla Regione», senza la ‘prova provata’ di una «condotta omissiva», come, ad esempio, la «anomala incontrollata presenza di molti animali selvatici».
Più di recente la Cassazione è tornata a sposare una tesi favorevole all’automobilista [7]: in un sinistro stradale avvenuto tra un’automobile e un cinghiale è stata così riconosciuta la responsabilità della Provincia per non aver adoperato le risorse attribuitele dalla Regione per proteggere le strade da questi episodi e comunque per segnalare il pericolo di attraversamento da parte di animali selvatici. L’Ente, infatti, ha il dovere di monitorare e controllare la presenza della
有赔偿的,重要的你能找到证据,死狗,拖车公司,有没有证人等
那些都有 唯独死狗照片没有
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