Il cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato prima del 5 novembre 2008, al compimento del sessantaciquesimo anno di età, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale o alla conservazione della pregressa iscrizione a titolo obbligatorio, ai sensi dell' art. 34 del D.Lgs. 286/98.
In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero al compimento del sessantacinquesimo anno d'età conserva la precedente iscrizione a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.
Le nuove disposizioni contenute nell' art. 29, comma 3, b-bis), sono da riferire alle istanze di ricongiungimento presentate dopo il 5 novembre 2008. Pertanto, gli stranieri in possesso del nulla osta o del visto d'ingresso rilasciato dopo tale data, non sono iscrivibili a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.