Quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di 5 centesimi più vicino.
Questo vuol dire che l’importo richiesto per un bene o una prestazione andrà arrotondato, per eccesso o difetto, a una cifra in centesimi che finisca con 0, 5 o 10, e quindi:
1 e 2 centesimi -> 0 centesimi (per difetto)
3 e 4 centesimi -> 5 centesimi (per eccesso)
6 e 7 centesimi -> 5 centesimi (per difetto)
8 e 9 centesimi -> 10centesimi (per eccesso).
Tuttavia, nello stesso testo si legge anche che:
Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili.
In altre parole, noi consumatori siamo liberi di utilizzare le monete da uno e due centesimi per raggiungere la cifra richiesta dall’esercente quando paghiamo in contanti: chi non accetta il pagamento con uno e due centesimi sta commettendo un illecito nei nostri confronti.