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10 luglio 2013 - Pubblicata la Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente alcuni chiarimenti sulla procedura di emersione 2012, finalizzati ad accelerare e semplificare la trattazione delle domande presentate secondo una omogenea valutazione sull’intero territorio nazionale.
La circolare adottata a seguito delle novità introdotte dal Decreto legge n. 76/2013, contiene, tra gli altri, i seguenti, importati, chiarimenti:
Ordine di trattazione delle domande
La circolare precisa che gli Sportelli unici potranno procedere alla convocazione prioritaria sulla base degli elenchi forniti dall’INPS, dei:
a) datori di lavoro non domestico che hanno denunciato i lavoratori con il sistema UniEmens e che hanno attivato la matricola provvisoria (c.a. 5W);
b) datori di lavoro non domestico che hanno denunciato i lavoratori con il codice CIDA 69;
c) datori di lavoro domestico che risultano aver versato regolarmente fino al IV trimestre 2012.
Nella circolare si ricorda che, all’atto della convocazione, il datore di lavoro dovrà presentare la posizione contributiva già regolarizzata in riferimento alla durata dell’intero rapporto di lavoro pena il rigetto della domanda.
Datori di lavoro inseriti nella “black list”
Il decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 prevedeva l’impossibilità di accedere alla procedura di emersione per quei datori di lavoro che in passato avessero avviato procedure di emersione o avessero fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro).
In proposito la circolare chiarisce che le giustificazioni presentate dal datore di lavoro nel caso di mancato ritiro da parte dello stesso del nulla osta, nelle procedure di decreto flussi degli anni precedenti e nel caso di mancata assunzione del lavoratore dopo la firma del contratto di soggiorno per dichiarata irreperibilità dello stesso, dovranno essere valutate caso per caso.
Le giustificazioni saranno considerate, in base ai principi di ragionevolezza e buona fede, purché tali comportamenti non risultino ricorrenti in relazione al medesimo datore di lavoro. Le Direzioni Territoriali del Lavoro rivaluteranno opportunamente tali dichiarazioni potendo, eventualmente, ove sussistano i requisiti sopra richiamati, anche modificare il parere precedentemente espresso.
Rigetto della domanda per eventi imputabili al datore di lavoro
Il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, ha previsto che nel caso in cui la domanda di emersione venga rigettata dallo Sportello Unico “per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione se ricorrono comunque le seguenti condizioni:
- sono stati pagati i mille euro di forfait e gli arretrati di tasse e contributi;
- il lavoratore può comunque provare la sua presenza in Italia almeno al 31 dicembre 2011.
La circolare chiarisce che in tal caso, la notifica di rigetto inviata al lavoratore verrà integrata dalla convocazione dello stesso presso lo Sportello unico. Quest’ultimo Ufficio, previa verifica dei pagamenti delle somme previste e del requisito della presenza sul territorio nazionale al 31 dicembre 2011, provvederà al rilascio del mod. 209, con il quale lo straniero potrà richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Nel caso in cui il provvedimento di rigetto sia stato già notificato al lavoratore, la circolare chiarisce che lo Sportello unico competente procederà alla convocazione del lavoratore per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Infine, precisa la circolare, nei confronti del datore di lavoro verrà meno la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi a suo carico prevista nelle more della procedura di emersione.
Cessazione del rapporto di lavoro e assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro
Il decreto legge n. 76/2013 ha anche previsto che nei casi in cui il rapporto di lavoro finisca prima che sia completata la procedura di regolarizzazione, venga rilasciato al lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione o, se c’è la richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore, direttamente un permesso di soggiorno per lavoro.
Anche in tal caso occorrerà, in sede di convocazione delle parti presso lo Sportello Unico, comunque verificare la presenza del lavoratore in Italia almeno al 31 dicembre 2011.
Come già previsto nella Circolare dell’Inps n. 10 del 17 gennaio 2013 il datore di lavoro dovrà comunicare allo Sportello Unico ed all’Inps l’interruzione del rapporto di lavoro.
La circolare ricorda che il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta comunque responsabile per il pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.
Infine, nel caso in cui il lavoratore risulti titolare di un nuovo rapporto di lavoro al momento del rilevamento fotodattiloscopico presso gli uffici immigrazione delle Questure, presentando copia della comunicazione obbligatoria potrà ottenere direttamente un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La circolare chiarisce, infine, che la mancanza di idoneità alloggiativa non potrà essere considerata ostativa alla procedura di regolarizzazione di un lavoratore straniero. Nell’ambito della procedura di emersione, quindi, l’idoneità alloggiativa va richiesta ma non può essere considerata quale motivazione per un rigetto.
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