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本帖最后由 林海会计事务所 于 2013-1-16 11:20 编辑
从2013年1月1号开始, 所有游戏厅/酒吧,餐馆只要有提供老虎机游戏的企业都得在贴上相应的通告以通知玩家(如, 游戏可以让人上瘾, 禁止为成年18岁 等等)
还没有贴上的企业老板注意,或者直接联系游戏机的供应公司。以免以后得到不必要的罚款。以下是正文以及相关的罚款
come sicuramente a Lei noto, il Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 (c.d. "Decreto
Balduzzi") contenente disposizioni in materia di giochi è stato convertito in legge (Legge 8
novembre 2012 n. 189) ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2012
Serie Generale n. 263. Le nuove disposizioni normative pongono a Suo carico alcuni
adempimenti e le relative sanzioni.
L’art. 7, comma 5, prevede l’obbligo di rendere visibili formule di avvertimento sul rischio di
dipendenza dal gioco e sulle probabilità di vincita, sulle schedine ovvero sui tagliandi di gioco
e su appositi adesivi da applicare sulle AWP. Le medesime formule devono essere visibili su
apposite targhe da esporre nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installate le VLT e nei punti
vendita in cui si esercita come attività principale la raccolta di scommesse (agenzie e negozi).
Queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2013, pertanto nel kit che ha appena
ricevuto, sono contenuti i materiali da affiggere all’ingresso e all’interno del Suo punto vendita
(targa, locandina e adesivo). Qualora sul Suo punto vendita siano presenti anche apparecchi
AWP di Lottomatica nel kit troverà anche gli adesivi che la invitiamo ad apporre sugli stessi.
Il dettato normativo prevede che in caso di mancata affissione, esposizione ed apposizione dei
suddetti materiali la sanzione verrà applicata esclusivamente a carico del soggetto titolare del
punto di vendita/sala VLT nella misura di 50.000 euro, non potendosi pertanto in alcun modo
considerarsi responsabile il Concessionario.
Le schedine e i tagliandi di gioco che non contengono le formule potranno continuare ad
essere utilizzati sino ad esaurimento scorte.
In aggiunta a quanto sopra, la Circolare AAMS del 20.12.2012 pubblicata sul sito internet
istituzionale www.aams.gov.it
il 21.12.2012 prevede espressamente che presso i punti di
vendita vengano esposte e messe a disposizione della clientela le informazioni relative a
ciascun gioco e le relative probabilità di vincita, pertanto La invitiamo, sempre nell’ottica del
rispetto del dettato normativo, a consultare e mettere a disposizione della Sua clientela
tramite copia cartacea le note informative sulle percentuali e probabilità di vincita pubblicate
ed il regolamento di gioco disponibile sul nostro sito www.lottomaticaitalia.it/arearicevitori/
;
in questa stessa sezione troverà in formato scaricabile e stampabile anche la citata Circolare
AAMS.
Infine, sarà necessario, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, esporre, all’ingresso e
all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto e distribuito dalle aziende sanitarie
locali direttamente presso gli esercizi, volto a evidenziare i rischi correlati al gioco nonché la
presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e privati dedicati alla cura e al
reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco di azzardo patologico
(G.A.P).
La informiamo, inoltre, che il medesimo articolo rafforza anche il divieto di gioco ai minori di
anni 18, prevedendo (cfr. art. 7 comma 8) un divieto assoluto di ingresso (i) nelle aree destinate
al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo; (ii) nelle aree ovvero nelle sale in cui sono
installati i videoterminali e (iii) nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale la
raccolta di scommesse (agenzie e negozi), già a far data dal 14 settembre u.s..
In tali luoghi, è pertanto, necessario che sia apposto all’ingresso del locale un cartello ben
visibile che rammenti l’esistenza del divieto di accesso da parte dei minori di anni 18 e che si
verifichi l’età dei clienti prima dell’accesso di questi ultimi, richiedendo l’esibizione del
documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
AAMS, attraverso la Guardia di Finanza, ha già avviato numerosi controlli: la violazione di tali
disposizioni comporta l’applicazione a carico del titolare dell’esercizio commerciale di una
sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 20.000 oltre alla chiusura dell’esercizio da dieci
fino a trenta giorni, cui va ad aggiungersi la revoca di qualunque autorizzazione o concessione
amministrativa a Lei rilasciata in caso di tre violazione nel corso di un triennio, come emerge
anche dal recente Comunicato congiunto Guardia di finanza-AAMS, sempre disponibile sul
nostro sito.
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