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发表于 2013-5-11 20:02:11
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可以的。
A CHI SPETTA
Alle lavoratrici autonome:
•coltivatrici dirette,
•mezzadre,
•colone,
•imprenditrici agricole a titolo principale,
•artigiane
•commercianti.
L' indennità non spetta al padre lavoratore autonomo anche se affidatario o adottivo.
I REQUISITI
la lavoratrice autonoma, se iscritta nella rispettiva gestione previdenziale (*), in regola con il versamento dei contributi (**) ha diritto:
•ad un periodo indennizzabile di 2 mesi prima della data del parto e 3 mesi successivi la stessa data per un periodo complessivo di 5 mesi (non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro);
•(nel caso di adozione o affidamento) ad un periodo indennizzabile di 3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia purché il bambino stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o affidamento:
•i 6 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo e non preadottivo di bambini italiani;
•i 18 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri;
•ad un periodo indennizzabile di 30 giorni nel caso di interruzione di gravidanza spontanea o volontaria verificatasi non prima del terzo mese.
N.B: È da escludere l’indennizzabilità nei casi in cui l’interruzione volontaria costituisca reato.
Cancellazione
In caso di cancellazione dalla rispettiva gestione previdenziale durante il periodo di maternità, il diritto all’indennità cessa dalla data della cancellazione stessa.
IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ
L'indennità è pari all'80% delle retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite anno per anno per legge.
•Per le lavoratrici artigiane la retribuzione convenzionale giornaliera , con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2010 ,è pari ad Euro 38,99 (circ. 37/2010 sezione A punto 6).
•Per le lavoratrici commercianti la retribuzione convenzionale giornaliera , con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2010, è pari ad Euro 34,17 (circ. 37/2010sezione A punto 6).
•Per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali la retribuzione convenzionale giornaliera ,per le nascite avvenute nel 2010 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2009, è pari ad Euro 38,69 (circ. 37/2010sezione A punto 6).
Pagamento
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps e non è liquidabile prima che il parto sia avvenuto
Note
(*) Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali è previsto il termine di 30 giorni dall’inizio del periodo indennizzabile la presentazione della domanda di iscrizione, variazione e cessazione dell’attività.
Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli è previsto il termine di 90 giorni dall’inizio dell’attività per la prima iscrizione negli elenchi, per la cessazione e per la variazione del nucleo familiare.
(**) Alle lavoratrici esercenti attività di affittacamere, tenute all’iscrizione nella gestione commerciale, può essere riconosciuta l’indennità di maternità se risulta pagato il contributo fisso di maternità (Euro 7,49) in occasione del primo pagamento contributivo IVS dell’anno.
La mancanza assoluta di attività non comporta alcun versamento contributivo IVS e non consente neppure il versamento del contributo di maternità.
DECORRENZA
L’indennità decorre:
•2 mesi prima la data del parto per i soggetti già iscritti alla data di decorrenza dell’indennità;
•dalla data di inizio del periodo indennizzabile (2 mesi prima la data del parto) anche quando la domanda di maternità venga presentata prima della domanda di iscrizione nella gestione previdenziale sempre che l’inizio dell’attività sia precedente l’inizio del periodo di maternità;
•dall’inizio dell’attività nel caso in cui l’inizio dell’attività stessa risulti successivo all’inizio della maternità;
•dalla data della domanda di iscrizione nella gestione previdenziale nel caso in cui l’iscrizione risulti successiva all’inizio della maternità e dopo i termini previsti.
PRESCRIZIONE
La domanda di indennità deve essere comunque presentata nel termine di prescrizione di 1 anno decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno indennizzabile (3 mesi dopo il parto) .(msg. 09937 del 31.03.2006)
La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte presentate dalla lavoratrice, da un ente di Patronato o dal legale rappresentante, dalla stessa delegato, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione o ricezione all'Istituto della richiesta.
Ricomincia a decorrere, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell'Istituto.
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
L' indennità viene pagata direttamente dall'Inps.
L' interessata deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità (circ. 61 del 22.4.2009):
•accredito su conto corrente bancario;
•accredito su conto corrente postale;
•bonifico domiciliato presso ufficio postale
N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN).
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