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[评论] 2012年大赦,绝大好消息!!

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发表于 2013-7-1 22:53:55 | 看全部 |阅读模式

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本帖最后由 hua人街、红人 于 2013-7-1 23:55 编辑

Buone notizie arrivano anche, sul fronte della regolarizzazione, per i tantissimi lavoratori che rischiavano di rimanere fuori per colpa di datori che si sono rivelati privi dei requisiti (ad esempio di reddito) previsti dalla legge o che si sono tirati indietro dopo aver presentato la domanda.

Se la domanda è stata bocciata “per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”, ma sono stati pagati i mille euro di forfait e gli arretrati di tasse e contributi e il lavoratore può comunque provare la sua presenza in Italia almeno dal 2011, gli viene rilasciato “un permesso di soggiorno per attesa occupazione”. Il permesso ha la durata di un anno, è può essere convertito in un permesso di lavoro se intanto l’immigrato trova occupazione.

Il decreto interviene anche nei casi in cui il rapporto di lavoro finisca, con un licenziamento o con le dimissioni, prima che sia completata la procedura di regolarizzazione. Purchè ci sia la prova di presenza in Italia dal 2011, il lavoratore potrà avere un permesso per attesa occupazione o, se c’è la richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore, direttamente un permesso per lavoro. Il datore che aveva presentato la domanda di regolarizzazione sarà comunque tenuto a pagare tasse e contributi fino alla data di cessazione del rapporto.



关于这篇文章来自意大利内政部网站。被大赦拒绝的人,带来了一个重新获得居留的机会。

概义:2012大赦被拒绝,如果是只是因为雇主的税口不够而被拒绝。你可以申请1年的待业居留。

前提:你要有有利的证明,你是在2011你12月31日应经在意大利


Ps:详细内容 请联系  PRATO小刘 或 末代华侨 翻译


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发表于 2013-7-1 23:17:40 | 看全部
沙发!!!!!!希望每个街友都能那到
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发表于 2013-7-2 00:54:37 来自手机 | 看全部
先占一楼,,,出租
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发表于 2013-7-2 01:12:48 | 看全部
没有居留还干脆回国念头,有了居留就要继续留在意大利受煎熬折磨。
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发表于 2013-7-2 01:14:18 | 看全部
没办法  政府想赚钱
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 楼主| 发表于 2013-7-2 06:25:38 来自手机 | 看全部
有了居留,才有发展空间!
抓紧再一次来之不易的机会!
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 楼主| 发表于 2013-7-2 08:01:42 来自手机 | 看全部
。。。。。。。

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头像被屏蔽
发表于 2013-7-2 08:13:53 来自手机 | 看全部
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发表于 2013-7-2 08:32:43 | 看全部
Spero che ognuno prenda il permesso ...
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发表于 2013-7-2 09:47:13 | 看全部
有人知道怎样申请吗,还是要找律师???
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发表于 2013-7-2 11:45:34 | 看全部
同问 具体应该怎么办理 能把内政部的网站发过来看看吗
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发表于 2013-7-2 15:45:53 | 看全部
支持一下下
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发表于 2013-7-2 17:57:19 | 看全部
大力支持 支持!!!! 可是毕竟办理大赦的是少数华人
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发表于 2013-7-2 22:07:11 | 看全部
Decreto Lavoro




Tra le novità introdotte anche importanti modifiche in materia di flussi migratori e procedura di emersione 2012


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 il Decreto legge n. 76/2013 concernente  misure urgenti per il rilancio dell’occupazione.
Il nuovo decreto che mira a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, aumentare l’occupazione, soprattutto quella giovanile e sostenere le famiglie in difficoltà, contiene importanti novità anche sul fronte delle politiche migratorie. Ecco, in sintesi, le innovazioni introdotte dall’articolo 9 del nuovo provvedimento.

Flussi di ingresso per motivi di lavoro: la ricerca di disoccupati già in Italia disponibili a ricoprire il posto offerta andrà effettuata prima di chiedere l’arrivo di lavoratori dall’estero e non dopo l’avvio della procedura.

La procedura fino ad oggi prevista per l’assunzione dall’estero di lavoratori stranieri, prevedeva che una volta pubblicato il decreto flussi ed inoltrata da parte del datore di lavoro la domanda di nulla osta al lavoro nei confronti del lavoratore da assumere, lo Sportello Unico per l’immigrazione provvedeva a comunicare tali richieste al Centro per l’impiego competente, il quale entro 20 giorni doveva verificare l’eventuale disponibilità  di lavoratori nazionali, comunitari o stranieri già in possesso del permesso di soggiorno a ricoprire il posto offerto al lavoratore straniero. L’esito di tale verifica doveva essere  comunicato sia allo Sportello Unico che al datore di lavoro. Se la ricerca effettuata dal Centro per l’impiego dava esito positivo la richiesta di nullaosta presentata dal datore di lavoro rimaneva sospesa sino a quando lo stesso datore, valutate le candidature, comunicava allo Sportello unico la propria intenzione di procedere comunque all'assunzione dello straniero oppure di rinunciarvi

Con la modifica introdotta dal nuovo decreto (attraverso la modifica del comma 2 dell’articolo 22 del Testo Unico sull’immigrazione e l’abrogazione del successivo comma 4) viene anticipato, il momento della verifica presso il Centro per l’Impiego della eventuale disponibilità di lavoratori - già residenti sul territorio italiano - a ricoprire quella qualifica. L’obbligo di richiedere tale riscontro al Centro per l’impiego viene posto a carico del datore di lavoro, il quale dovrà procedervi prima di inoltrare la  richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.
Tale previsione dovrebbe servire a consentire ai datori di lavoro di verificare se  sul mercato nazionale vi sono già lavoratori disponibili a ricoprire il posto offerto, senza iniziare il procedimento amministrativo per l’assunzione dall’estero di un lavoratore straniero e poi, eventualmente, interromperlo.

Programmazione triennale degli ingressi per corsi di formazione professionale e tirocini formativi

Il nuovo decreto modifica anche la procedura per la programmazione dei flussi di ingresso per formazione e tirocinio che da annuale diventa triennale.
Attualmente ogni anno, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene determinato  il numero degli stranieri che possono fare ingresso dall’estero per frequentare corsi di formazione professionale ovvero svolgere i tirocini formativi.
Al fine di superare le difficoltà riscontrate in sede applicativa che hanno comportato negli anni passati ripetute discontinuità nelle procedure di rilascio dei visti per studio e formazione professionale, tale  programmazione diventa ora triennale. Ogni tre anni, pertanto, entro il 30 giugno dovrà essere fissato un contingente per tali ingressi.
Per l’anno in corso si potrà comunque in via transitoria continuare a procedere con la programmazione annuale, nei limiti delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato (D.M del 12 luglio 2012).


Attribuzione dei residui finanziari della gestione Emergenza Nord Africa al Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il nuovo provvedimeno ha, inoltre, previsto che le  risorse  residue  derivanti dalle procedure di spesa relative all’emergenza Nord Africa siano assegnate al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all’articolo 23, comma  11, della legge 7 agosto 2012, n. 135.
In particolare, nell’ambito dell’emergenza derivante dall’eccezionale afflusso di cittadini migranti provenienti dal Nord Africa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali era stato autorizzato a corrispondere un contributo ai Comuni che avevano sostenuto o autorizzato spese per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati (art. 5 dell’O.P.C.M. n. 3933 del 13.04.2011). L’art. 9, comma 9, del decreto, ha previsto che le risorse residue derivanti da tali procedure di spesa, all’esito delle attività solutorie relative alla chiusura dello stato emergenziale (O.P.C.M. 28.12.2012, n. 33) siano assegnate al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. In tal modo viene quindi assicurata la medesima finalità di gestione delle risorse finanziarie, rispondendo altresì all’esigenza di rifinanziare il predetto Fondo, in modo da stabilizzare le procedure di accoglienza dei msna e favorire la collaborazione tra i diversi livelli di governo, statale e locale.

Emersione 2012: permesso per attesa occupazione se la procedura non va a buon fine per cause imputabili al datore di lavoro o cessazione del rapporto di lavoro

Infine, il decreto appena pubblicato prevede anche alcune norme a favore dei lavoratori nei cui confronti è stata presentata la domanda di emersione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109. In particolare le norme introdotte rispondono all’esigenza di regolare la posizione dei lavoratori che nel corso dell’istruttoria delle domande perdono il posto di lavoro, ovvero si ritrovano nella condizione citata per la mancanza di requisiti, all’atto della domanda, da parte del datore di lavoro.

Più nel dettaglio, nel caso in cui la domanda viene rigettata dallo Sportello Unico “per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione se ricorrono comunque le seguenti condizioni:
-  sono stati pagati i mille euro di forfait e gli arretrati di tasse e contributi;
- il lavoratore può comunque provare la sua presenza in Italia almeno al 31 dicembre 2011.
Verranno archiviati i procedimenti penali ed amministrativi a carico del lavoratore per gli illeciti riguardanti la violazione delle norme sull’immigrazione.
Anche per il datore di lavoro, come già previsto dal D.lgs. n. 109/2012, si procederà comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a suo carico nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla sua volontà o comportamento.

Il decreto interviene anche nei casi in cui il rapporto di lavoro finisca prima che sia completata la procedura di regolarizzazione. Anche in tal caso verrà rilasciato al lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione o, se c’è la richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore, direttamente un permesso di soggiorno per lavoro. Anche in tal caso occorrerà comunque verificare la presenza del lavoratore in Italia almeno al 31 dicembre 2011.
Restano fermi in capo al datore di lavoro gli obblighi contributi e previdenziali a favore del lavoratore straniero, per l’intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.
Grazie a tale disposizione viene quindi consentito al lavoratore che ha perso il posto di lavoro o trova un nuovo lavoro di ottenere il permesso di soggiorno (per attesa occupazione o lavoro subordinato) subito dopo l’accertamento da parte dello Sportello Unico della sua presenza in Italia alla data sopra citata.
La procedura che occorrerà seguire verrà chiarita da un’apposita circolare ministeriale. Per maggiori informazione sulla procedura di emersione 2012 vai al focus emersione  

(2 luglio 2013)

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Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013
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发表于 2013-7-3 00:04:50 | 看全部

你这是哪个网站看到的啊

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