Secondo il Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato la richiesta di dubplicato del permesso di soggiorno sarebbe soggetta al pagamento del contributo non essendo questo tipo di istanza espressamente prevista dalla normativa. L’emissione del duplicato infatti si configurerebbe in realtà come un nuovo rilascio, come si evince anche dal numero diverso assegnato al titolo.
Il Ministero precisa poi che il pagamento sarà in ogni caso proporzionato al periodo di residua validità del permesso, ma non fornisce alcuna indicazione sulle modalità di calcolo del contributo.