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发表于 2014-4-16 06:39:58
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除非你早就报失车子被偷了,不然现在就有可能面临行政处罚或被控,看情况而定:
6. Cosa accade se non si rispetta l’ALT?
Salvo casi particolari, si commette un illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 192 del CdS. Più in particolare, non rispettare l’ALT intimato nell’ambito di servizi di polizia stradale comporta il pagamento di una sanzione che va da 80 a 318 euro (art. 192, comma 6). Se invece non ci si ferma all’ALT di un posto di blocco (tecnicamente “posto di controllo”), nel corso di servizi di polizia giudiziaria o di sicurezza, la sanzione, salvo che il fatto non costituisca reato, va da euro 1.256 a euro 5.030 (art. 192, comma 7).
La distinzione delle due fattispecie non è affatto agevole, nemmeno per gli “addetti ai lavori”. Non è infatti possibile sapere a priori se, per esempio, una pattuglia di Polizia Municipale sta fermando veicoli per controllare il rispetto del CdS o perché sta facendo un servizio di contrasto alla criminalità. Allo stesso modo, una pattuglia della Guardia di Finanza che fa polizia stradale è esteriormente identica a una pattuglia della Guardia di Finanza che fa contrasto al traffico di stupefacenti! Personalmente, dunque, non condivido la scelta fatta dal legislatore, perché non permette al comune cittadino di avere contezza delle conseguenze delle proprie azioni (fermarsi o non fermarsi…) prima di porle in essere. Tale situazione di ambiguità può anche favorire, in astratto, abusi della norma, perché la pattuglia delle FdO, il cui ALT non è stato rispettato, potrà verbalizzare quasi arbitrariamente con la sanzione più grave senza che si possa facilmente obiettare che la fattispecie corretta da applicare è quella di cui al comma 6.
A prescindere da tali questioni di principio e di diritto, di certo non trascurabili (tra 318 e 5.030 euro c’è una bella differenza!!!), appare comunque superfluo il consiglio di rispettare sempre l’ALT delle FdO.
7. Non fermarsi all’ALT può costituire reato?
La risposta è SI ma occorre fare delle precisazioni.
Il reato che, a certe condizioni, si commetterebbe non rispettando l’ALT ad un posto di controllo è quello di “resistenza a pubblico ufficiale” (art. 337 c.p.) che così recita: “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”
Tale reato, a parere di chi scrive e dell’orientamento predominante della giurisprudenza, non si integra ogni volta che non ci si ferma all’ALT ma occorrono una serie di presupposti affinché si possa compiutamente configurare. Ecco quali sono:
che l’ALT sia intimato legittimamente da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni;
che il soggetto che non si ferma all’ALT si dia alla fuga e, nel farlo, generi una situazione di pericolo (per sè, per il pubblico ufficiale o per altri) o addirittura trascenda nella violenza (nella sua accezione comune, come può essere speronare l’auto della FdO o tentare di investirne il personale) o nella minaccia;
che il comportamento di chi non obbedisce all’ALT sia idoneo a impedire al pubblico ufficiale di esplicare compiutamente il proprio ufficio (nello specifico, l’azione di chi non si ferma deve essere in grado di impedire il controllo di polizia).
In altri termini e cercando di essere più chiari, non fermarsi all’ALT di un posto di controllo non costituisce reato solo se il soggetto si limita ad ignorare l’ALT e/o ignora l’ALT ponendo in essere una fuga “morbida”: fugge rispettando il codice della strada (lo so, è un assurdo…) e quindi limiti di velocità, precedenze, segnali, ecc. Se il fuggitivo si dà alla fuga a velocità illecite o continua a non fermarsi nonostante la pattuglia gli corra dietro a sirene spiegate o per fuggire non rispetta le precedenze (solo per fare qualche esempio), di fatto mette in pericolo la propria vita e quella degli altri, il che è riconosciuto come una forma di violenza e dunque può trovare applicazione l’art. 337 c.p.
Quanto detto fino a ora va comunque considerato come un orientamento, in quanto il diritto non è una scienza esatta: è noto che in Italia, così come negli altri paesi di “civil law”, due medesimi fatti, a certe condizioni, possono essere giudicati diversamente tra loro oppure il giudizio può mutare da un grado all’altro nell’ambito dello stesso processo penale.
Per chi ha voglia di approfondire, cito delle sentenze di riferimento: Cass. pen. Sez. IV, 14-07-2006, n. 41936; Cass. civ. Sez. III, 22-05-2007, n. 11879; Corte d’App. Milano Sez. II, 14-05-2007; Cass. pen. Sez. VI, 26-06-2003, n. 35125. |
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