RC Auto, Ministero conferma i 15 giorni di estensione della copertura
Circolare Ministero Interno 14.02.2013
Allegato
L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente
contratto assicurativo fìno all'effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
Lo sottolinea la Circolare 14 febbraio 2013 con la quale il Ministero dell'Interno ha emanato chiarimenti in merito al tacito rinnovo delle polizze assicurative.
In particolare, poiché la nuova normativa(1) prevede espressamente "estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza, l'assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti.
(Altalex, 22 febbraio 2013)
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(1) L'articolo 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha apportato modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2009, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) introducendo l'articolo 170-bis riguardante l'esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative, stabilendo che le compagnie assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A., di durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente
rinnovati.