Lavoratori che espatrianoI lavoratori disoccupati che espatriano in paesi non membri dell’Unione Europea o non convenzionati decadono dal diritto all’indennità di disoccupazione. I lavoratori che espatriano per “brevi periodi” conservano invece il diritto all’indennità in caso di espatrio per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia. Gli assicurati devono però presentare idonea documentazione attestante i motivi dell’espatrio.Le ipotesi più significative di espatrio per brevi periodi sono:– espatrio per matrimonio nel limite di 15 giorni, periodo previsto per il congedo matrimoniale;– espatrio per motivi di salute propria o di un familiare;– espatrio per il lutto di un familiare all’estero nel limite di 3 giorni di permesso normalmente previsti, più i giorni necessari per il viaggio.