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10 settembre 2008
Carta di soggiorno: il mancato rilascio della carta (ora permesso di soggiorno CE) entro 90 giorni dalla richiesta può costare allo Stato 1500 euro.
Per il Tar del Veneto la mancata pronuncia sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE entro il termine stabilito dalla legge in 90 giorni comporta la condanna alle spese del giudizio, compresi gli onorari della difesa.
La questura non può procrastinare la sua decisione sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza e, se così avviene, il “silenzio-inadempimento” è illegittimo.
In questi termini ha deciso la scorsa settimana il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, sul ricorso presentato da una cittadina cinese contro la Questura di Treviso che, a distanza di un anno dalla presentazione della domanda di rilascio del permesso CE, aveva comunicato l’avvio del procedimento per l’emissione di un provvedimento di rigetto dell’istanza.
Il Tar ha precisato che il testo vigente all’epoca della domanda dell’art. 9, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel frattempo modificato dal Dlgs. 8 gennaio 2007, n. 3, al comma 2 prevede che il titolo sia rilasciato, e quindi il relativo procedimento sia concluso con un provvedimento espresso, entro novanta giorni dalla richiesta, come peraltro ribadito dal Ministero dell’interno, con circolare prot. n. 400/A/2007/463/P/10.2.2, del 16 febbraio 2007.
Senza entrare nel merito del diritto della ricorrente di ottenere o meno il permesso CE, il Tar ha dunque affermato che il silenzio serbato dall'Amministrazione comporta la violazione del dovere di concludere con un provvedimento espresso il procedimento richiesto.
Di conseguenza ha imposto alla Questura di “pronunciarsi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo concludendo il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notificazione”.
Infine ha condannato l'Amministrazione a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 1.500,00 a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa, oltre i.v.a. e c.p.a.
(M.M.)
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