19. Cosa deve fare l'ospitante di chi arriva con il visto per ricongiungimento?
Dare comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, dell'aver dato alloggio, ospitalità o aver ceduto la proprietà di beni immobili, rustici o urbani, alla persona arrivata, anche se parente o affine. La comunicazione deve comprendere le generalità del denunciante e della persona arrivata, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
La violazione comporta una sanzione amministrativa di pagamento di una somma da 160 a 1.100 Euro.