La stessa norma prevede poi che per ogni abitante debba essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a metri quadri 14 per i primi quattro abitanti e metri quadri 10 per ciascuno dei successivi. Prevede poi che le stanze da letto debbano avere una superficie minima di metri quadri 9 per una sola persona e di metri quadri 14 per due persone e che ogni alloggio debba essere dotato di una stanza di soggiorno di metri quadri 14. Altra prescrizione di carattere generale è quella per cui le stanze da letto, soggiorno e cucina debbano essere provviste di finestra apribile.
I criteri attualmente applicabili per l’idoneità abitativa: . Superficie per abitante 1 abitante – 14 mq 2 abitanti – 28 mq 3 abitanti – 42 mq 4 abitanti – 56 mq per ogni abitante successivo +10 mq
. Composizione dei locali Stanza da letto per 1 persona – 9mq Stanza da letto per 2 persone – 14mq + una stanza soggiorno di 14mq
. Per gli alloggi mono-stanza 1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno) 2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)
. Altezze minime Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m per i Comuni montani e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.
. Aerazione Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.