Pur possedendo il pds per motivi di salute, prudentemente e giustamente questa persona si era anche attrezzata per attivare la pratica per il nulla ostaalla ricongiunzione famigliare, dal momento che il marito, regolarmente soggiornante, possiede sia un reddito adeguato, sia un alloggio certificato come idoneo. Ecco che quindi una volta presentata alla competente questura la domanda di ricongiunzione famigliare, la signora ha ottenuto il relativo nulla osta. Ma quando quest’ultima ha richiesto la conversione del pds per motivi di salute in pds per motivi di famiglia (senza rientrare nel proprio paese, ma avvalendosi della possibilità di conversione prevista dall’art. 30, comma 1, lett. c) del T.U. sull’ Immigrazione) la questura ha rifiutato la conversione sostenendo che il pds per motivi di salute è un permesso straordinario e che quindi non può essere utilizzato ai fini della conversione.