- 积分
- 1575
注册时间2012-1-1
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
|
马上注册,结交更多街友,享用更多功能,让你轻松玩转华人街。
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?快速注册
x
本帖最后由 IGO 于 2017-10-3 14:13 编辑
REGIONE PIEMONTE BU18 05/05/2016Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9.Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.Il Consiglio regionale ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEPromulgala seguente legge:Art. 1.(Finalità)1. La presente legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela dellasalute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il gioco d’azzardo patologico (GAP)e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché a contenerel'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità,sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.2. La Regione promuove interventi finalizzati:a) alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica o patologica, nonchéal trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle lorofamiglie, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;b) alla diffusione ed alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività dieducazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti deidiversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;c) al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, e al contrasto, allaprevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza dal gioco;d) a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla praticadel gioco sul tessuto sociale, sull'educazione e formazione delle nuove generazioni.Art. 2.(Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per:a) "gioco d'azzardo patologico (GAP)": la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome dagioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;b) "sale da gioco": i locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensidell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggidi pubblica sicurezza);c) "sale scommesse": gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell’articolo 88 delr.d. 773/1931;d) "spazi per il gioco": gli spazi riservati ai giochi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d.773/1931 all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubbliciod aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio disviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;e) "apparecchi per il gioco": gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d.773/1931.Art. 3.(Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischiodella dipendenza dal gioco d’azzardo patologico)1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, suproposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione delrischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative disensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e leloro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggettidel terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "Slot no grazie" dicui all’articolo 4, comma 2;b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzionedell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gliesercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d.773/1931;c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato afornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, icui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 delr.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e suidanni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settorecompetenti e con tutti i portatori d'interesse;e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per ledipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate aldisturbo da gioco;f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematichecollegate al gioco.2. Per l’attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Regione può stipulare convenzioni edaccordi con i comuni, in forma singola od associata, le aziende sanitarie locali (ASL), i soggetti delterzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze, le associazioni deiconsumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore.Art. 4.(Ulteriori interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione del GAP)1. La Regione sostiene e promuove le iniziative delle:a) associazioni dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione diattività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, anche incollaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sulterritorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;b) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercentidei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d.773/1931, che adottano un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare e vincolaregestori ed esercenti alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatoried al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata.2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone icontenuti grafici di un marchio regionale "Slot no grazie" rilasciato, a cura dei comuni, agliesercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici odaperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cuiall’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornareannualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "Slot no grazie".3. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunquedenominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cuiall’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazionedi tali apparecchi.4. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili ai gestori delle sale da gioco e delle salescommesse e agli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizidi assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco, in attuazione dell'articolo 7,comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere losviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni,dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.5. La Regione, tramite le ASL, rende disponibile ai soggetti di cui al comma 4 un decalogo di azionisul gioco sicuro e responsabile ed i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione delproprio rischio di dipendenza.6. Il materiale fornito ai sensi dei commi 4 e 5 è esposto in luogo visibile ed accessibile al pubblico.Art. 5.(Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito)1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturboda gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 delr.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale piùbreve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e noninferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;b) centri di formazione per giovani e adulti;c) luoghi di culto;d) impianti sportivi;e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;g) istituti di credito e sportelli bancomat;h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;i) movicentro e stazioni ferroviarie.2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui alcomma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonchédei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utilea limitare la visibilità dall’esterno.Art. 6.(Limitazioni all’esercizio del gioco)1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazionestradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazionitemporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d.773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’internodelle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati edi tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).Art. 7.(Divieto di pubblicità)1. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasiattività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse oall’installazione degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti alpubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionaleper favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione dispazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.Art. 8.(Divieto di utilizzo da parte dei minori)1. E’ vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco dicui all’articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931.Art. 9.(Attuazione degli interventi)1. La Regione attua gli interventi previsti dal piano integrato per il contrasto, la prevenzione e lariduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 3 e gliulteriori interventi di prevenzione e di contrasto alla diffusione del GAP di cui all’articolo 4nell’ambito delle risorse regionali disponibili in materia di prevenzione sanitaria, nonché dellerisorse statali ripartite ai sensi dell’articolo 1, comma 133 della legge 23 dicembre 2014, n. 190(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità2015”) e dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”).2. Gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi obbligatori di formazione eaggiornamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) sono a carico dei gestori delle sale da giocoe delle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.Art. 10.(Funzioni di vigilanza e controllo e obblighi dei comuni)1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzionidi vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalcomune.2. I comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, gli atti adottati in attuazione della stessa.Art. 11.(Sanzioni)1. La violazione delle disposizioni dell’articolo 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniariada euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.2. Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui all’articolo 6 èsoggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogniapparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.3. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all’articolo 7, comma 1 è soggetto alla sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.4. La violazione del divieto di cui all’articolo 8 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniariada euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato.5. In caso di violazione dell’obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all’articolo 3, comma 1,lettera b) il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l’obbligo dipartecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall’accertamento. Si applica inogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti chegestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e da euro2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.6. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusuratemporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d.773/1931 fino all’assolvimento dell’obbligo formativo.7. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delledisposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchiper il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hannoproceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.8. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniariedi cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per unmassimo dell’80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune allaRegione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.9. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previstedalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689(Modifiche al sistema penale).10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella leggeregionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative dicompetenza regionale).11. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornatasecondo le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioniregionali in materia di semplificazione).Art. 12.(Clausola valutativa)1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità diattuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del giocod’azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e dicontenimento dei costi sociali del gioco.2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delleinformazioni prodotte dalle ASL, dai comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell’attuazione dellapresente legge, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità dellanormazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge esuccessivamente almeno novanta giorni prima della scadenza di ciascun piano integrato per ilcontrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologicodi cui all'articolo 3, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza inPiemonte, anche in confronto alla situazione nazionale, con particolare riferimento alla diffusionesul territorio regionale degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d.773/1931;b) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi dicui agli articoli 3, 4 e 7, comma 2;c) una descrizione degli interventi di formazione e aggiornamento di cui all’articolo 3, nonché unasintesi delle informazioni quantitative sulla partecipazione ai diversi interventi, con particolareriferimento a quelli obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività di cuiall’articolo 3, comma 1, lettera b);d) una sintesi delle attività svolte dal servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello diascolto, assistenza e consulenza telefonica per l’orientamento ai servizi di cui all’articolo 3, comma1, lettera c);e) una descrizione delle iniziative sostenute e promosse dalla Regione ai sensi dell’articolo 4,comma 1, lettera b) e una sintesi delle informazioni quantitative del censimento inerente all’alboprevisto dall’articolo 4, comma 2;f) i finanziamenti, i benefici e i vantaggi economici per i quali la Regione abbia considerato, ai sensidell’articolo 4, comma 3, requisito essenziale l’assenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all’interno degli esercizi autorizzati all’installazione di taliapparecchi, nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulle loro dimensioni economiche;g) una relazione sugli atti adottati dai comuni e trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo10, comma 2, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2 eall’articolo 6, comma 1;h) le modalità specifiche di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge.3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione econtrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico in Piemonte fornendo, in particolare, leseguenti informazioni:a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto alla diffusione del gioco d’azzardopatologico in Piemonte attribuibile al complesso delle iniziative e degli interventi previsti dallalegge;b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori dei servizi dedicati e delle organizzazioni delterzo settore competenti, nonché tra i portatori di interesse.4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulterioridocumenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta omodifica i successivi piani integrati per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio delladipendenza dal gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 3.5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale chene concludono l'esame.6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono leinformazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Tali attivitàsono finanziate con le risorse di cui all’articolo 9.Art. 13.(Norme transitorie)1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per ilgioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici ecommerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quantoprevisto dall’articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data.2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore dellapresente legge si adeguano a quanto previsto dall’articolo 5 entro i tre anni successivi a tale dataovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio2014.3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cuiall’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 qualora gli stessi siano collocati all’internodell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio disomministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.Art. 14.(Abrogazioni)1. I commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell’articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Leggefinanziaria per l'anno 2014) sono abrogati.2. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 1/2014 le parole: “Per sostenere il perseguimento dellefinalità definite nel piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2,” sono soppresse.Art. 15.(Disposizione finanziaria)1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della RegionePiemonte.Data a Torino, addì 2 maggio 2016Sergio Chiamparino
|
|