Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L'istruzione impartita per almeno dieci anni èobbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età “.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L'istruzione impartita per almeno dieciannièobbligatoriaed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio discuolasecondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età “.