per il periodo dal 10.03.2020 al 10.05.2020, pari a N. 09 settimane, il Direttore di questa sede INPS ha disposto di accogliere la richiesta limitatamente ai periodi, le maestranze e le ore riportate nel Quadro Integrazioni autorizzate. In base agli elementi forniti, poiché l'evento che ha dato luogo alla riduzione e/o alla sospensione dell'attività è stato ritenuto "oggettivamente non evitabile", all'atto della richiesta di rimborso delle integrazioni salariali,non è dovuto all'Istituto il contributo addizionale previsto dalla normativa. L'autorizzazione, qualora l'azienda abbia anticipato la prestazione ai lavoratori interessati, può essere conguagliata a partire dal primo versamento di contributi successivo alla data di ricezione della presente lettera. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali sono soggetti alla decadenza semestrale di cui all'art. 7 comma 3 D.Lgs. 148/15. La data di decadenza relativa alla presente autorizzazione può essere consultata nell'apposita sezione del fascicolo aziende.