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L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 8/E del 28/04/2014 contenente i primi chiarimenti operativi per l’applicazione del credito d’imposta spettante ai lavoratori dipendenti ed assimilati (art. 1 DL 66/2014).
Per l’anno 2014 il credito d’imposta annuo spetta come segue :
• reddito complessivo fino a 24.000 euro: 640 euro
• reddito complessivo annuo compreso tra 24.000 e 26.000 euro: 640 * (26.000 meno reddito complessivo annuo) / 2000.
Il credito d’imposta deve essere rapportato al periodo di lavoro: se il rapporto di lavoro non dura per l’intero anno, l’importo di 640 euro deve essere ragguagliato al periodo effettivo di durata dello stesso, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.
Una volta determinato l’importo del credito d’imposta, lo stesso deve essere corrisposto in quote mensili.
Il credito riconosciuto al lavoratore è esente da contributi e da imposte, non confluisce nell’imponibile di TFR, ma aumenta semplicemente il netto della busta paga.
Non costituendo retribuzione per il lavoratore, il credito non incide sul calcolo dell’IRAP dei soggetti eroganti.
Il credito è riconosciuto, in via automatica, dal sostituto d’imposta in busta paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. A tal fine, il sostituto d’imposta, utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
Il credito d’imposta è riconosciuto ne
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