Art 1) La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal01/03/2015 e andrà a scadere il 28/02/2021. Il presente contratto si intenderà rinnovato per uguale periodo di anni purché non venga data disdetta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ri- cevimento che dovrà pervenire almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla prima sca- denza contrattuale di sei anni la parte locatrice potrà esercitare la facoltà di diniego del rinnovo soltanto per i motivi di cui all'art. 29 legge 392/1978 con le modalità e i termini ivi previsti. La parte conduttrice, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qual- siasi momento del contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con let- tera raccomandata.