Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
Art. 3.
Abuso di posizione dominante
1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
《意大利市场竞争保护法》(Legge 10 ottobre 1990, n. 287)【翻译】
第三条 【滥用支配地位】
1. 禁止一个或多个企业滥用其在国内整体市场或相关市场的支配地位,此外还禁止:
a) 直接或间接地施加不合理的苛刻的买卖价格或其他合同条件;
b) 阻止或限制生产、销售渠道或市场准入,技术发展或进步,从而损害消费者利益的;
c) 对与其他缔约方的同等交易适用客观上不同的条件,从而使它们在竞争中处于不合理的不利地位;
D) 使合同的订立以其他各方接受附加服务为条件,而这些附加服务就其性质和商业用途而言,与此类合同的主题毫无关系;