direttiva del 20 febbraio 2007, tuttavia, esamina il solo caso dello straniero che chiede il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato e tralascia di occuparsi del caso dello straniero che entra in Italia con il visto di ingresso per ricongiungimento familiare. Per analogia, comunque, dal momento che l art. 14 del DPR n. 394/1999 dispone che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di commutarlo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, si ritiene che anche gli stranieri che entrano in Italia per ricongiungimento familiare possano legittimamente iniziare a lavorare avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un valido rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno.
La direttiva del 20 febbraio 2007, tuttavia, esami...
per ricongiungimento familiare possano legittimamente iniziare a lavorare avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un valido rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno.