Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo
In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
A seguito dell'iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non salderà il proprio debito e il concessionario della riscossione non provvederà, d’ufficio, alla cancellazione del fermo.
Il veicolo, infatti:
non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all'iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.
Inoltre, se il debitore non paga le somme contestate, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.