La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita piu' vicina già in esercizio, è pari o superiore a:
metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
In ogni caso, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulti distante oltre 600 metri.