COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO IRAPPORTI CIVILI
Art. 14.Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabilitidalla legge secondo le garanzie prescritte per latutela della libertà personale .
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi disanità e di incolumità pubblica o a fini economicie fiscali sono regolati da leggi speciali.
意大利共和国宪法
第一编公民的权利和义务
第一章公民关系
第十四条住宅不可侵犯。
非依法律规定的情况和方式,且保障个自由的一切规定,
不得对住宅进行检查、搜查或者查封。
由于公共卫生和公共安全的需要,或者了经济和财政的目的而对住宅进行的检查和估价,由特别法规定。
-----Carbonaro 律师事务所
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