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Art. 4- MODALITA' E MISURA DELL'AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL CANONE
Il locatore opta per l'applicazione del così detto regime di tassazione a CEDOLARE SECCA di cui all'art.3 della Legge 23/2011, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonchè delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Di conseguenza, il locatore, fino a revoca di tale scelta che dovrà essere comunicata al conduttore mediante lettera raccomandata, rinuncia alla facoltà di chiedere l'aggiornamento annuale del canone all'Istat.
Il conduttore esonera espressamente il locatore dalla comunicazione prevista dall'art 3, comma 11 della Legge 23/2011, in quanto si intende comunicata nella presente scrittura l'opzione per la tassazione c.d. di cedolare secca da parte del locatore.
Il locatore ha facoltà di revoca dell'opzione per la cedolare secca che può effettuare
in una qualsiasi della annualità successive, entro il termine prefissato per 11 versamento dell'imposta di registro e verrà comunicato al conduttore mediante lettera
raccomandata. In tal caso l'aggiornamento Istat potrà essere applicato nella misura massima del 75% della variazione del costo della vista secondo i dati pubblicati