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Trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici unitamente a quelli dei corrispettivi telematici.
La lotta all’evasione fiscale si arricchisce così di un ulteriore strumento, garantendo al fisco la disponibilità in tempo reale delle informazioni relative ai pagamenti elettronici ricevuti dagli esercenti, immediatamente incrociabili con i documenti commerciali memorizzati e trasmessi telematicamente. La novità, contenuta nell’articolo 9 del Ddl di Bilancio 2025, troverà applicazione dal 1° gennaio 2026: gli operatori potranno così adeguare per tempo gli strumenti tecnologici utilizzati.
Verranno inoltre punite anche le violazioni di omessa memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, compreso il mancato collegamento degli strumenti hardware e software con cui il cliente paga il dovuto.
Immediata sarà invece l’operatività della disposizione che estende all’agenzia delle Dogane e dei monopoli, oltre che alle Entrate e alla Guardia di finanza, l’utilizzabilità dei file delle fatture elettroniche, acquisiti e memorizzati sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo, per la vigilanza e il controllo nell’ambito del Tua (Testo unico accise) e quindi nei confronti dei venditori che emettono fatture nei confronti di consumatori finali per cessioni di energia elettrica e gas naturale.
Ma procediamo con ordine. Per contrastare l’evasione in materia di pagamenti elettronici, il Ddl Bilancio interviene nella disciplina circa la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, riscrivendo integralmente il comma 3 dell’articolo 2 del Dlgs 127 del 2015. La norma ad oggi si limita a richiedere l’utilizzo di strumenti tecnologici a garanzia della inalterabilità e della sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. La novità si muove su due livelli: da un lato richiedendo che, oltre all’autenticità dei dati, sia assicurata anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Lo strumento con cui la moneta elettronica è accettata deve essere infatti sempre collegato a quello con cui si memorizzano e trasmettono i corrispettivi telematici, così che possano essere registrati in modo puntuale, e inviati in modo aggregato, non solo i dati dei documenti commerciali ma anche quelli dei pagamenti elettronici giornalieri. Sotto altro profilo, la modifica interviene non limitando più, come da norma in vigore, i mezzi di pagamento utilizzabili unicamente alle carte di credito o di debito, ma riferendosi in maniera complessiva e generale a tutti gli strumenti che facilitano l’utilizzo di moneta elettronica: non solo hardware, quale ad esempio il Pos, ma anche quei software che permettono e facilitano transazioni elettroniche, come tutte le app di pagamento presenti e disponibili sul mercato.
Ad ogni modo, dal 1° gennaio 2026, i dati aggregati, composti dal pagamento elettronico e dalla certificazione fiscale, verranno trasferiti, con un medesimo invio, direttamente dal punto vendita dell’esercente all’agenzia delle Entrate: ad oggi, invece, le disposizioni di riferimento e le specifiche tecniche attuative dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, richiedono che nel tracciato trasmesso giornalmente siano indicate le modalità di pagamento dell’operazione. Secondo l’articolo 22 comma 5 del Dl 124 del 2019 e il provvedimento direttoriale n. 253155 del 30 giugno 2022, spetta invece agli operatori finanziari, che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico, trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPa Spa, i dati identificativi e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con tali strumenti. La comunicazione verso PagoPa viene inviata entro il secondo giorno lavorativo, e trasferita entro il quinto giorno successivo alle Entrate.
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