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Trasmissione aggregata dei dati dei paga

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Trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici unitamente a quelli dei corrispettivi telematici.

 

La lotta all’evasione fiscale si arricchisce così di un ulteriore strumento, garantendo al fisco la disponibilità in tempo reale delle informazioni relative ai pagamenti elettronici ricevuti dagli esercenti, immediatamente incrociabili con i documenti commerciali memorizzati e trasmessi telematicamente. La novità, contenuta nell’articolo 9 del Ddl di Bilancio 2025, troverà applicazione dal 1° gennaio 2026: gli operatori potranno così adeguare per tempo gli strumenti tecnologici utilizzati.

 

Verranno inoltre punite anche le violazioni di omessa memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, compreso il mancato collegamento degli strumenti hardware e software con cui il cliente paga il dovuto.

 

Immediata sarà invece l’operatività della disposizione che estende all’agenzia delle Dogane e dei monopoli, oltre che alle Entrate e alla Guardia di finanza, l’utilizzabilità dei file delle fatture elettroniche, acquisiti e memorizzati sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo, per la vigilanza e il controllo nell’ambito del Tua (Testo unico accise) e quindi nei confronti dei venditori che emettono fatture nei confronti di consumatori finali per cessioni di energia elettrica e gas naturale.

 

Ma procediamo con ordine. Per contrastare l’evasione in materia di pagamenti elettronici, il Ddl Bilancio interviene nella disciplina circa la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, riscrivendo integralmente il comma 3 dell’articolo 2 del Dlgs 127 del 2015. La norma ad oggi si limita a richiedere l’utilizzo di strumenti tecnologici a garanzia della inalterabilità e della sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. La novità si muove su due livelli: da un lato richiedendo che, oltre all’autenticità dei dati, sia assicurata anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Lo strumento con cui la moneta elettronica è accettata deve essere infatti sempre collegato a quello con cui si memorizzano e trasmettono i corrispettivi telematici, così che possano essere registrati in modo puntuale, e inviati in modo aggregato, non solo i dati dei documenti commerciali ma anche quelli dei pagamenti elettronici giornalieri. Sotto altro profilo, la modifica interviene non limitando più, come da norma in vigore, i mezzi di pagamento utilizzabili unicamente alle carte di credito o di debito, ma riferendosi in maniera complessiva e generale a tutti gli strumenti che facilitano l’utilizzo di moneta elettronica: non solo hardware, quale ad esempio il Pos, ma anche quei software che permettono e facilitano transazioni elettroniche, come tutte le app di pagamento presenti e disponibili sul mercato.

Ad ogni modo, dal 1° gennaio 2026, i dati aggregati, composti dal pagamento elettronico e dalla certificazione fiscale, verranno trasferiti, con un medesimo invio, direttamente dal punto vendita dell’esercente all’agenzia delle Entrate: ad oggi, invece, le disposizioni di riferimento e le specifiche tecniche attuative dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, richiedono che nel tracciato trasmesso giornalmente siano indicate le modalità di pagamento dell’operazione. Secondo l’articolo 22 comma 5 del Dl 124 del 2019 e il provvedimento direttoriale n. 253155 del 30 giugno 2022, spetta invece agli operatori finanziari, che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico, trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPa Spa, i dati identificativi e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con tali strumenti. La comunicazione verso PagoPa viene inviata entro il secondo giorno lavorativo, e trasferita entro il quinto giorno successivo alle Entrate.

 

来自: 华人街android版
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发表于 7 天前 | 看全部
本帖最后由 alexzou 于 2024-10-30 22:48 编辑

电子支付数据与电子收据数据的合并传输

为加强打击逃税行为,意大利2025年预算草案(Ddl di Bilancio 2025)第9条引入了一项新的税收工具,从2026年1月1日起正式实施。该规定要求商业经营者在技术系统上做出调整,使税务机关能够实时获得来自商户的电子支付信息,这些信息将与商户保存和传输的电子发票信息进行交叉比对。

此外,对于未能保存和传输电子支付数据的违规行为,包括硬件和软件未连接到支付系统等情况,将予以处罚。与此同时,还将立即扩大电子发票数据的获取范围至发票开具后的第八年的12月31日,使海关与垄断局(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)、税务局和税务警察均可以获得至多八年内的电子发票文件数据,用于《综合消费税法》(Tua)框架下的监督和检查,尤其是对向终端消费者销售电力和天然气的卖家进行监管。

新规定修改了2015年第127号立法法令第2条第3款的内容,以进一步打击电子支付领域的逃税行为。现行法律仅要求保障数据的不可变性和安全性,但新法不仅要求数据真实性,还要求支付流程和收据记录的全过程无缝集成,使支付工具(如POS机、支付App等)与用于记录和传输销售数据的设备相连接,以实现支付与收据数据的集成传输。

自2026年起,包含电子支付和财务认证的汇总数据将直接从商户的销售点传输至税务局。而在现行制度下(根据2019年第124号法令第22条第5款和2022年6月30日的第253155号行政令),金融机构负责将支付系统数据传输给税务局,通过PagoPa Spa等通道发送每日交易的识别信息与总金额。这些数据将在两个工作日内传递至PagoPa,并在五天内提交给税务局。



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