Non devono sottoscrivere l'accordo:
i cittadini stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale.
i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale
le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del Testo unico
La sottoscrizione dell'Accordo non è, inoltre in sostanza necessaria per i titolari di una delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
permesso di soggiorno per asilo o richiesta di asilo;;
permesso di soggiorno per motivi familiari;