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Gli esperti del Viminale diffondo una lista di FAQ che promettono di aggiornare "costantemente". Molte informazioni utili, tranne che sulla prova di presenza
Roma – 21 settembre 2012 – Il ministero dell’interno ha diffuso oggi una lista di domande e risposte relative alla regolarizzazione, che promette di aggiornare "costantemente" nei prossimi giorni. Molte le informazioni utili, ma ancora manca un’ indicazione esaustiva sugli organismi che possono attestare la presenza in Italia al 31 dicembre 2011.
1.- Quando si può presentare la domanda di emersione?
La dichiarazione di emersione potrà essere presentata fino alle ore 24 del 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto interministeriale del 29 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n.209 del 7 settembre 2012. A differenza di quanto accade in occasione del decreto flussi, non è necessario inviare le domande con urgenza, in quanto non vi è un limite massimo di domande accoglibili. Le domande potranno essere presentate esclusivamente mediante procedura informatica che è accessibile dal sito del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it).
2.- Chi può presentare domanda di emersione?
La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del D.lgs n. 109 del 16 luglio 2012 (dal 9 agosto 2012) occupano irregolarmente da almeno tre mesi (almeno dal 9 maggio 2012), lavoratori stranieri.
In particolare possono presentare la domanda: datori di lavoro italiani; datori di lavoro comunitari; datori di lavoro extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Nel novero dei datori di lavoro legittimati a presentare la dichiarazione di emersione sono ricompresi anche:
- i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario o titolari della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadino comunitario;
- i cittadini stranieri che hanno presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitario.
Non possono accedere alla procedura di emersione i datori di lavoro condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale), negli ultimi cinque anni per reati connessi all’occupazione illegale di stranieri (articolo 22, comma 12 del D.lgs. n. 286/1998), all’intermediazione illecita ed allo sfruttamento lavorativo (articolo 603 bis codice penale), al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. La procedura è altresì preclusa ai quei datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro).
3. Il datore di lavoro domestico deve essere necessariamente una persona fisica?
Il datore di lavoro domestico è di regola una persona fisica ma, in alcuni particolare casi, anche la persona giuridica può esservi assimilata. Infatti, alle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico, in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare. Possono, quindi, essere datori di lavoro domestico:
- le comunità religiose
- le convivenze militari
- le case famiglia
- le comunità di recupero e/o assistenza disabili
- le comunità focolari.
In tal caso il reddito del datore di lavoro non dovrà comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui.
4.- Può presentare domanda di emersione uno straniero regolarmente soggiornante al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria in possesso del relativo titolo di soggiorno?
Si, in quanto tali “status” sono condizioni giuridiche permanenti. Il datore di lavoro dovrà comunque essere in possesso dei requisiti richieste per poter accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare (alloggio, reddito o documentazione sanitaria attestante il bisogno di assistenza etc.)
5.- Chi può essere regolarizzato?
La domanda di emersione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. Il lavoratore dovrà esibire quando verrà convocato dallo Sportello Unico per l’immigrazione la documentazione proveniente da organismi pubblici da cui risulti la sua presenza in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011.
La procedura di emersione non può essere avviata nei confronti di lavoratori stranieri che:
risultano espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett.c) del D.gs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3 decreto legge 144/2005);
risultano segnalati come non ammissibili in Italia;
a prescindere da un provvedimento di espulsione, sono comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato dell’area Schengen. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale.
L’emersione è preclusa, infine, anche nei confronti degli stranieri condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale), per uno dei reati per i quali l’articolo 380 del codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in fragranza.
6.- È possibile regolarizzare un cittadino comunitario?
No, la procedura di emersione può essere avviata esclusivamente nei confronti di cittadini extracomunitari.
7.- È possibile procedere all’emersione nei confronti di uno straniero colpito da un provvedimento di espulsione o nei cui confronti è stato già avviato un procedimento per violazione delle norme sull’ingresso o il soggiorno?
Si, è possibile regolarizzare anche stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno. Sono, invece, esclusi dall’ emersione del lavoro irregolare gli stranieri espulsi per motivi di ordine e sicurezza dello Stato o espulsi perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art.13, c. 2, lett c) del D.gs. n. 286/1998. In tal caso a partire dal 9 agosto 2012 e fino alla conclusione del procedimento di emersione restano, inoltre, sospesi i procedimenti penali ed amministrativi già in corso nei confronti del lavoratore per violazione delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Tale sospensione cessa nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata nei termini previsti, ovvero venga archiviata o rigettata.
8.- Sono da ritenersi ostative, sebbene non espressamente richiamate dalla norma, le espulsioni giudiziali?
Gli stranieri espulsi ai sensi degli artt. 15 e 16 del Decreto legislativo 286/98 o nelle altre ipotesi previste dalla legislazione vigente non possono accedere alla procedura di emersione.
9.- Il comma 5 del decreto legislativo 109/2012 precisa che è possibile regolarizzare anche stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso e il soggiorno. Ciò posto possono ritenersi ricomprese in tale tipologia anche le espulsioni comminate ai sensi dell’art. 14 comma 5ter del decreto legislativo 286/98?
Non possono accedere alla regolarizzazione gli stranieri rientranti nelle categorie indicate al comma 13 dell’art. 5 del decreto legislativo 109/2012. Le ipotesi di reato di cui all’art. 14 comma 5ter del decreto legislativo 286/98 non rientrano tra le ipotesi ostative alla emersione del lavoro irregolare.
10.- E’ possibile presentare domanda di emersione per uno straniero colpito da provvedimento di espulsione per motivi di pericolosità sociale, allorchè abbia ottenuto, a seguito di ricorso, l’annullamento di detta espulsione ad opera del giudice di pace?
Nel caso prospettato l’annullamento del decreto di espulsione non è ostativo all’accesso alla procedura. La questura in sede di rilascio del parere di competenza provvederà alla valutazione della condizione dello straniero sotto il profilo della sicurezza secondo i criteri fissati al comma 13 dell’art. 5 del decreto legislativo 109/2012.
11.- E’possibile regolarizzare uno straniero nei confronti del quale vi è una segnalazione nel sistema informativo Schengen inserita da un paese membro dell’UE a causa della presenza irregolare dello straniero in quel Paese?
L’inammissibilità inserita da altro Stato Schengen rappresenta una causa tassativa di esclusione dalla procedura di emersione.
12.- Quali rapporti di lavoro possono essere regolarizzati?
Possono essere regolarizzati i rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e quelli del settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona dove è possibile regolarizzare anche rapporti di lavoro a tempo ridotto (part-time), purché non inferiore alle 20 ore settimanali con la retribuzione prevista dal CCNL e, comunque, non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale. Per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato della durata di un anno - ai sensi della contrattazione collettiva – il numero minimo di giornate annue deve essere pari a 160, con garanzia occupazionale mensile minima di almeno 10 giornate (v. circ. Min. Lavoro n. 52/2002).
13.- Può essere espulso uno straniero nei cui confronti è stata presentata una dichiarazione di emersione?
No, in attesa della definizione del procedimento di emersione lo straniero non può essere espulso, ad eccezione dei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett.c) del D.gs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo.
14.- Cosa succede successivamente alla presentazione della domanda di emersione?
Lo Sportello Unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente Direzione Territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate ed alla sussistenza dei requisiti previsti per datori di lavoro persone giuridiche. Le Direzioni Territoriali del lavoro procedono, altresì, a verificare che il datore di lavoro non abbia in passato avviato procedure di emersione o fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro). In caso di esito positivo di tali verifiche, lo Sportello unico convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Con la stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro assolve all’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Come stabilito dal decreto interministeriale di attuazione del 29 agosto 2012, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno decorre il rapporto di lavoro regolarizzato. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del lavoratore che richiede il permesso di soggiorno. All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico verrà chiesto al datore di lavoro di esibire l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro e della regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo, retributivo e fiscale. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
15.- Se la dichiarazione di emersione è accolta, si è comunque perseguibili per gli illeciti commessi?
No, l’esito positivo del procedimento di emersione comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse. In ogni caso, anche in caso di esito negativo del procedimento di emersione, verranno archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.
16.- Il datore di lavoro, che ha fatto domanda di decreto flussi e non ha mai ritirato il nulla osta (pur essendo questo pronto), può accedere alla presente sanatoria?
Può accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare 2012 solo se non ha ancora ricevuto la convocazione o se la data dell’appuntamento è posteriore al giorno in cui presenta la domanda di emersione. Se invece il datore di lavoro è stato convocato per il ritiro del nulla osta e non si è presentato all’appuntamento senza giustificato motivo non può presentare la domanda di emersione.
17.- Il datore di lavoro - che ha fatto domanda di decreto flussi, ha ritirato il nulla osta, ha fatto entrare lo straniero cui poi è intervenuta l’indisponibilità all’assunzione con rilascio allo straniero medesimo di un permesso di soggiorno per attesa occupazione - può fare domanda in questa sanatoria?
Si, il ritiro del nulla osta correlato alla domanda di decreto flussi, con successiva indisponibilità all’assunzione, non preclude la presentazione della domanda di sanatoria.
18- Il datore di lavoro - che ha fatto domanda di sanatoria in passato e ha licenziato il lavoratore nelle more del procedimento di emersione e si è presentato a firmare il contratto di soggiorno relativo al periodo di lavoro effettivamente svolto, consentendo al lavoratore di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione – può accedere alla presente emersione dal lavoro irregolare?
Si. In questi casi la precedente procedura di emersione è da considerarsi conclusa.
19.- La presentazione della dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro presentata in occasione di precedente decreto flussi?
No. La presentazione di domanda di emersione 2012 non comporta la rinuncia alla procedura relativa ai decreti flussi ancora in itinere.
20.- E’ consentito, nella presente emersione, il subentro di un nuovo datore di lavoro a quello che ha originariamente presentato la domanda di emersione e che ha licenziato il lavoratore nelle more della definizione del procedimento di emersione?
No, nel caso descritto non è consentito il subentro; questo è invece previsto in caso di morte del datore di lavoro, in caso di motivi di forza maggiore (ad esempio nel caso di sopravvenuto ricovero del badato per aggravamento dello stato di salute); per il lavoro subordinato, in caso di fallimento della ditta che ha presentato l’emersione, può subentrare nel rapporto di lavoro la ditta che ha rilevato la precedente.
21.- Può un datore di lavoro, in possesso della ricevuta di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, presentare domanda di emersione?
Si. Rientra nel novero dei soggetti legittimati a partecipare alla emersione 2012. Al momento del rilascio del parere di competenza la Questura provvederà all’istruttoria della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
22.- E’ possibile presentare domanda di emersione per un lavoratore straniero regolarmente soggiornante ma non abilitato a svolgere attività lavorativa oppure con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni il cui rinnovo sia stato richiesto oltre i termini?
La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che occupino, alla data di presentazione della domanda, lavoratori stranieri comunque presenti sul territorio nazionale. Di conseguenza, tale istanza può essere presentata, in presenza di tutti i requisiti richiesti dall’art.5 del decreto legislativo 109/2012, anche in favore di stranieri che, pur regolarmente presenti sul territorio nazionale, non potevano essere assunti in quanto privi del titolo di soggiorno che li abilitasse allo svolgimento di un’attività lavorativa (cure mediche, studio, motivi religiosi, etc.). Tale ipotesi comprende anche il caso di straniero con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e per il quale non sia stato richiesto nei termini il rinnovo. La domanda può anche essere presentata nei confronti di soggetti autorizzati a permanere in Italia per un periodo temporale delimitato (ad esempio i minori titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 31 del T.U. immigrazione).
23.- E’ possibile presentare domanda di emersione in caso di lavoratore con passaporto scaduto o in possesso di attestato di identità rilasciato dalla rappresentanza diplomatica dello straniero?
Si, la domanda può essere presentata anche indicando gli estremi del passaporto scaduto o dell’attestato di identità ma, al momento della convocazione presso lo sportello unico, il lavoratore dovrà essere dotato di un passaporto o di un documento equipollente in corso di validità.
24.- Può il datore di lavoro presentare domanda di emersione in favore di uno straniero richiedente asilo politico che ha consegnato in questura il suo passaporto e che sta attendendo l’esito della richiesta o che è entrato in Italia privo di passaporto e non può ottenerne uno dalla propria rappresentanza diplomatica senza mettere a repentaglio la propria incolumità, o perché la rappresentanza diplomatica rifiuta di rilasciare passaporti in Italia?
Si, purchè sia possibile indicare nel mod.F 24 il numero di un documento identificativo dello straniero equipollente al passaporto :
-documento di viaggio per apolidi
-documento di viaggio per rifugiati
-titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini)
-lasciapassare delle Nazioni Unite
-documento individuale rilasciato da un quartier generale della NATO al personale militare di una forza della Nato -libretto di navigazione rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale -documento di navigazione aerea
-carta di identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’accordo europeo sull’abolizione del passaporto (Parigi 13 dicembre 1957).
Nel caso in cui il lavoratore non possa indicare il numero di uno dei documenti sopra indicati possono essere utilizzati il numero e la data della ricevuta della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per attesa riconoscimento status di rifugiato emessa dalla Questura competente. E’ importante che il numero del documento indicato nel mod.F24 sia lo stesso che sarà riportato nel modulo di domanda di emersione. Lo straniero privo di un documento di identificazione non può essere regolarizzato .
25.- Nella circolare n. 5090 del 31 luglio 2012 si afferma testualmente che sia il datore di lavoro sia il lavoratore dovranno essere convocati presso lo Sportello Unico per la presentazione della documentazione richiesta e per la firma del contratto di soggiorno. Ciò posto, con tale precisazione si intende forse affermare che l’invito di convocazione, oltre che al datore di lavoro, verrà notificato anche al lavoratore?
Si, nella procedura di emersione 2012 la convocazione verrà inviata sia al datore di lavoro sia al lavoratore.
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