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本帖最后由 不后悔1314 于 2012-9-23 08:09 编辑
26.- Come si può certificare che il lavoratore clandestino, alla data del 9 agosto 2012, è alle dipendenze da almeno tre mesi e continua ad esserlo alla data di presentazione della domanda di emersione? Ovviamente non esiste contratto, vi sono moduli o autocertificazioni da produrre?
La domanda di emersione contiene la dichiarazione relativa all’inizio del rapporto di lavoro e alla sua attualità, pertanto, ha valore di autocertificazione.
27.- Cosa si intende per “lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente”? La disposizione va letta nel senso che il requisito minimo imprescindibile è rappresentato da una permanenza ininterrotta sul territorio italiano almeno dal 31 dicembre 2011 e, qualora affermativo, come deve correlarsi l’inciso “o precedentemente”?
Il lavoratore deve essere presente almeno dalla data del 31 dicembre 2011, quindi è chiaro che se dimostra la propria presenza da prima di tale data la prova sarà accettata. La presenza ininterrotta dal 31 dicembre si deve ovviamente presumere salvo evidenze contrarie.
28.- In che modo il lavoratore regolarizzando è posto nella condizione di monitorare, al pari del datore di lavoro, lo stato di avanzamento della pratica di emersione, una volta presentata la domanda? E’ possibile al lavoratore regolarizzando richiedere ed ottenere che tutti gli atti inerenti le varie fasi della procedura di emersione, oltre che al datore di lavoro, vengano direttamente notificati anche a lui? In altri termini, come può venire a conoscenza, in tempo reale, di tutti quegli elementi, alcuni dei quali determinanti ai fini del completamento del procedimento di emersione, nel caso in cui il datore di lavoro omettesse di informarlo (esempio: avviso di convocazione per la firma del contratto di soggiorno, eventuale sopravvenienza di cause ostative rinvenute in capo al lavoratore ovvero al datore di lavoro)?
Nella procedura di emersione 2012 tutti gli atti saranno notificati anche al lavoratore.
29.- La norma dispone che la dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 1000 euro per ciascun lavoratore. Ciò posto, avuto riguardo alla scadenza temporale di pagamento, si chiede di conoscere se tale contributo debba essere versato prima della presentazione della domanda di emersione ovvero se debba essere versato entro e non oltre il 15 ottobre 2012 (termine ultimo per la presentazione della domanda di emersione)?
Il versamento forfettario di 1000 euro deve essere effettuato prima della presentazione della domanda utilizzando il modello F24 con elementi identificativi disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e sui siti del ministero dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della cooperazione internazionale e l’integrazione, dell’economia e delle finanze e dell’Inps. Insieme al modello F 24 sono stati pubblicati le istruzioni per la compilazione e i numeri dei codici tributo che dovranno essere utilizzati, uno per il lavoro domestico (REDO) ed uno per il lavoro subordinato (RESU). Gli estremi del pagamento dovranno essere indicati nella domanda.
30.- Sempre con riferimento al contributo forfettario, si chiede di conoscere se il mancato, insufficiente ovvero tardivo pagamento di esso sia da ritenersi una causa ostativa, ai fini del prosieguo amministrativo della domanda di emersione, in quanto considerato un requisito a pena di inammissibilità, ovvero ricada nell’inciso “meri errori materiali” di cui al comma 9 dell’art. 5 del D.lgs. n. 109/2012, la cui sussistenza non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione?
Il mancato pagamento del contributo forfetario determina l’inammissibilità della domanda.
31.- Oltre al contributo forfettario di 1.000 euro è necessario procedere ad altri pagamenti?
Al contributo forfettario deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l’intero periodo.
La circolare congiunta del 6 settembre 2012 ha specificato che la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo in base al CCNL riferibile all'attività svolta, deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore da presentarsi all’atto della stipula del contratto di soggiorno. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989.
Sempre all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
La documentazione da produrre per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo è indicata all’art.5, comma 2, del decreto interministeriale del 29 agosto. Inoltre, lo Sportello provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.
Per i rapporti di lavoro domestico la dimostrazione del pagamento dei contributi dovuti sarà attestata mediante esibizione di copie dei bollettini MAV utilizzati.
Il datore di lavoro dovrà, infine, attestare, anche mediante apposita autocertificazione, la regolarizzazione, ai fini fiscali, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Si tratta delle ritenute, da versare entro il 16 novembre 2012, operate ai sensi della normativa di settore. Al momento della convocazione dovrà essere dimostrata la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l’intero periodo.
32.-I datori di lavoro domestico con quali modalità possono procedere al pagamento dei contributi arretrati?
Come chiarito nella circolare dell’inps n. 113 del 14 settembre 2012, i datori di lavoro domestici, una volta inviato il modulo EM-DOM, non dovranno far altro che attendere l'arrivo a casa dei bollettini - MAV per il pagamento dei contributi arretrati. L'inps, infatti, provvederà all’iscrizione d'ufficio del rapporto di lavoro,assegnando un codice provvisorio al rapporto di lavoro ed un codice fiscale provvisorio al lavoratore (sempre che il lavoratore non ne abbia già uno).
I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione di emersione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata nella domanda di emersione la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato.
Nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse il minimo previsto per l’assegno sociale - per l’anno 2012 di € 429,00 mensili - la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo.
L’Inps provvederà quindi, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto. Per i rapporti di lavoro derivanti da emersione è ammesso il versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale. Nel caso in cui il datore di lavoro voglia specificare che la data d'inizio del rapporto lavorativo sia antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo variando la data di inizio o dal sito ufficiale dell'Inps. Avvenuta l’iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. LD15.
All’atto della convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente pagati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l’importo, relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto. Fino alla data di convocazione davanti allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, i datori di lavoro saranno, infatti, tenuti a versare i contributi dovuti per i periodi successivi al mese di ottobre 2012 nei termini previsti dalla legge.
Si ricorda che i contributi per lavoro domestico si pagano trimestralmente con i seguenti termini: 1°trimestre (gennaio-febbraio-marzo) dal 1° al 10 aprile
2°trimestre (aprile-maggio-giugno) dal 1° al 10 luglio
3°trimestre (luglio-agosto-settembre) dal 1° al 10 ottobre
4°trimestre (ottobre-novembre-dicembre) dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.
33. -Con quali modalità le aziende possono procedere al pagamento dei contributi arretrati ?
Come chiarito nella circolare dell’inps n. 113 del 14 settembre 2012, le aziende una volta effettuato l'invio telematico del modello EM-SUB, dovranno provvedere a richiedere l'apertura di una apposita posizione contributiva che verrà contraddistinta dal codice "5W".
Al ricevimento di tale posizione i datori di lavoro dovranno provvedere all'invio dei flussi Uniemens/Dmag per i periodi oggetto di emersione , quindi, a pagare, tramite il modello F24 i contributi dovuti nel rispetto delle scadenze fiscali. Copia delle denunce mensili Uniemens (o delle denunce trimestrali DMAG, in caso di aziende agricole) dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
34.- Quale reddito occorre prendere in considerazione? L’imponibile, il lordo o il netto?
I requisiti reddituali per poter accedere alla procedura di emersione 2012 consistono nel possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui. Qualora venga presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, della Direzione Territoriale del Lavoro. In caso di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere inferiore a 20.000 euro annui. Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga autonomamente tale soglia di reddito, questo potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
35.- Per la determinazione del reddito imponibile del datore di lavoro possono essere ricomprese anche altre fonti non soggette alla dichiarazione dei redditi?
Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CUD (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere certificato. Per l’imprenditore agricolo (anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo) è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori (v. lettera circolare Min. Lavoro dell’ 11.2.2011).
36. - Qual è il requisito reddituale per datori di lavoro nel settore agricolo?
Per l’imprenditore agricolo, anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo, è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
37.- Sono una persona anziana e vivo solo. Vorrei regolarizzare la sig.ra che mi aiuta in casa ma non ho reddito sufficiente, come posso fare?
Per regolarizzare le badanti non occorre certificare il possesso di un reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza. Quindi, prima di presentare l’istanza, il datore di lavoro deve già essere in possesso della certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza.
38.- Vorrei regolarizzare la badante di mia madre che vive in città diversa dalla mia. Posso fare la domanda? Devo dimostrare i redditi?
La domanda è telematica e viene inoltrata automaticamente allo Sportello competente in base alla provincia ove la badante lavora, pertanto può essere inoltrata anche da un’altra città. Se il datore di lavoro è sua madre è sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo, se invece Lei assume una badante per assistere sua madre è necessario dimostrare il reddito.
39.- Sono un datore di lavoro impossibilitato a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Chi può sostituirmi?
In caso di presenza di coniuge, figli, o altri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado, essi possono sottoscrivere per conto del proprio congiunto, indicando l’esistenza degli impedimenti alla sottoscrizione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art.4 del DPR 445/2000. Altrimenti, si deve far ricorso ad apposita delega notarile.
40.- Per la regolarizzazione 2012 è previsto il pagamento di una marca da bollo come nel caso di domanda sulla base del decreto flussi?
Sì, va pagata la marca da bollo di euro 14,62 e nella domanda va indicato il numero del codice a barre della marca stessa, che dovrà poi essere esibita al momento della convocazione presso lo Sportello Unico.
41.- Quale documentazione deve essere esibita dallo straniero al momento della convocazione allo Sportello Unico in relazione alla disponibilità dell’alloggio ?
Lo straniero non convivente con il datore di lavoro dovrà presentare la documentazione che dimostri l’effettiva disponibilità dell’alloggio quali ad esempio il contratto di affitto, il contratto di comodato, dichiarazione di ospitalità, etc.. E’, altresì, necessario presentare il certificato di idoneità alloggiativa ovvero la ricevuta relativa alla richiesta dello stesso.
42.-Quando va presentata la comunicazione di ospitalità o la cessione di fabbricato alle autorità di pubblica sicurezza da parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l’alloggio allo straniero destinatario della domanda di emersione?
La comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza deve essere inoltrata entro 48 ore dalla domanda di emersione.
43.- Può essere considerate documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione: passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia , provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore.
Si, la documentazione elencata in domanda, nonché ogni altra documentazione proveniente da organismo pubblico, può essere accolta purchè la data riportata sul documento sia al 31.12.2011 o antecedente a tale data.
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